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Le nuove varietà vegetali


Possono costituire oggetto di brevettazione in favore del c.d. costitutore, cioè colui che ha creato una nuova varietà, le varietà vegetali che siano: nuove, distinte, omogenee e stabili.
I suddetti requisiti possono sussistere quando:
- nuove,alla data del deposito della domanda, il materiale di riproduzione o di moltiplicazione vegetativa o un prodotto di raccolta della varietà non è stato venduto a terzi in Italia da oltre 1 anno o nel resto del mondo da oltre 4 anni;
- distinte, la varietà si contraddistingue nettamente da ogni altra, la cui esistenza sia notoriamente conosciuta;
- omogenee, la varietà è sufficientemente uniforme nei suoi caratteri pertinenti e rilevanti;
- stabili, detti caratteri rimangono invariati in seguito alle successive riproduzioni o moltiplicazioni ovvero alla fine di ogni ciclo.
La protezione consiste nella necessità dell’autorizzazione del costitutore per una serie di atti relativi al materiale di riproduzione o di moltiplicazione della varietà vegetale: produzione, vendita, esportazione o importazione, ecc…
Il diritto morale di paternità è incedibile, mentre quelli di sfruttamento economico sono alienabili.
La durata della protezione è di 20 anni dalla data in cui la domanda di brevetto è resa accessibile al pubblico.

Tratto da DIRITTO COMMERCIALE di Stefano Civitelli
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