Skip to content

Le deliberazioni consiliari


A differenza di quanto visto per l’assemblea, la legge non prevede un’analitica regolamentazione dell’iter procedurale per le decisioni consiliari; la sia determinazione è rimessa ai principi generali e all’autonomia statutaria.
Le riunioni consiliari possono svolgersi anche mediante mezzi di telecomunicazione, se ciò è previsto dallo statuto (c.d. teleconferenza), mentre è vietato il voto per rappresentanza.
Il quorum costitutivo di legge per le delibere consiliari è rappresentato dalla maggioranza degli amministratori in carica; il quorum deliberativo dalla maggioranza assoluta degli amministratori presenti.
Entrambi i quorum possono essere aumentati dallo statuto.
La riforma ha espressamente affrontato il tema generale dell’invalidità delle delibere consiliari prevedendo un regime particolare di annullabilità delle medesime.
In particolare, le deliberazioni prese non in conformità della legge o dello statuto possono essere impugnate:
- dal collegio sindacale e dagli amministratori assenti o dissenzienti entro 90 giorni dalla data della deliberazione;
- dai soci, ma solo se si tratta di deliberazioni lesive dei loro diritti
In ogni caso sono salvi i diritti acquistati in buona fede dai terzi in base ad atti compiuti in esecuzione delle deliberazioni.

Tratto da DIRITTO COMMERCIALE di Stefano Civitelli
Valuta questi appunti:

Continua a leggere:

Dettagli appunto:

Altri appunti correlati:

Per approfondire questo argomento, consulta le Tesi:

Puoi scaricare gratuitamente questo riassunto in versione integrale.