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La valenza della nozione di imprenditore


Come ogni fattispecie normativa anche quella di imprenditore, dettata dall’art. 2082 c.c., indica una fattispecie al fine di collegarvi una determinata disciplina: l’appartenenza al genere imprenditore, infatti, è presupposto necessario per rientrare in una delle specie in cui tale genere si articola e in relazione alle quali viene dettata la gran parte della disciplina.
Il c.d. statuto generale dell’imprenditore, cioè quello che si applica a qualunque imprenditore come definito dall’art. 2082 c.c. indipendentemente dalla specie di appartenenza, consiste nelle norme relative all’azienda e ai segni distintivi, alla concorrenza e ai consorzi.
Molto più ricco è invece l’insieme delle norme che si applicano alle singole specie in cui il genere imprenditore si distingue.
La figura di imprenditore si suddivide:
1. sul piano dell’oggetto dell’attività esercitata:
- imprenditore commerciale
- imprenditore agricolo
2. sul piano delle dimensioni dell’attività:
- piccolo imprenditore
- imprenditore medio/grande
3. sul piano della natura del soggetto che esercita l’attività, da un lato:
- imprenditore individuale
- imprenditore collettivo
dall’altro:
- imprenditore privato
- imprenditore pubblico

Tratto da DIRITTO COMMERCIALE di Stefano Civitelli
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