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La somministrazione, la vendita in esclusiva e la concessione di vendita


La realtà della distribuzione dei beni conosce figure contrattuali nelle quali il rischio della conclusione del contratto con il cliente finale viene addossato non già all’impresa “preponente” o produttrice, ma a quelle che distribuisce i beni.
L’unica norma che fa riferimento ad una ipotesi del genere è in tema di somministrazione con esclusiva in favore del somministrato ove si prevede che “l’avente diritto alla somministrazione che assume l’obbligo di promuovere, nella zona assegnatagli, la vendita delle cose di cui ha l’esclusiva, risponde dei danni in caso di inadempimento a tale obbligo”.
I contratti di vendita in esclusiva o di concessione di vendita o di distribuzione in senso stretto si distinguono dalla semplice vendita o somministrazione di prodotti da un soggetto ad altro che lo destini poi alla rivendita, in quanto l’acquirente, il concessionario, il distributore assumono nei confronti del venditore o concedente obblighi ulteriori di promozione e organizzazione della vendita dei prodotti oggetto del contratto simili a quelli propri di un agente.
In questi contratti (tipici, per esempio, del settore automobilistico) il distributore, assumendo il rischio economico della collocazione sul mercato dei prodotti, realizza il suo profitto tramite la rivendita a prezzo superiore a quello di fornitura.
In questi contratti sono previsti obblighi specifici a carico concessionario sulle modalità organizzative della vendita, proprio perché l’immagine del concedente-produttore sul mercato dipende anche dal modo in cui il concessionario organizza la rivendita.
Dunque, a seconda del contratto, il concessionario può anche subire un considerevole ridimensionamento della sua autonomia imprenditoriale ed essere legato alle scelte che opera il concedente.
Non vi è una disciplina specifica in materia.
Si è ritenuto che a tali contratti possa per larga parte applicarsi in via analogica la normativa della somministrazione.
La giurisprudenza più recente propende per una ricostruzione della concessione di vendita come contratto quadro di scambio e collaborazione, con applicazione analogica della disciplina del contratto che più si ricollega alla specifica questione da risolvere (vendita, somministrazione, mandato, ecc…).
Inoltre, facendo leva sulla disciplina della somministrazione, che per il recesso dal contratto a tempo indeterminato prevede un congruo preavviso, e valorizzando il principio di buonafede nell’esecuzione del contratto si è giunti a riconoscere al concessionario il diritto a ottenere il riacquisto degli stocks invenduti al termine del contratto ovvero a incidere sulla libertà di recesso del concedente basandosi anche sulla considerazione economica del ragionevole affidamento del concessionario su una durata del contratto che gli consenta almeno di ammortizzare gli investimenti iniziali: si tratta, però, nel nostro ordinamento, di soluzioni ancora incerte e influenzate dalle concrete fattispecie.

Tratto da DIRITTO COMMERCIALE di Stefano Civitelli
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