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I contratti per la prestazione d’opera e di servizi

    
Nei paesi a economia avanzata, il settore dei servizi (il c.d. settore terziario) ha assunto un’importanza superiore a quello della produzione dei beni.
Si assiste al proliferare di nuovi tipi contrattuali il cui nome spesso evoca lo specifico oggetto del contratto: la tipologia dell’opera o del servizio, dunque, influisce in modo determinante sulla regolamentazione pattizia e alla stessa si ricollega la formazione di modelli e di clausole contrattuali standard.
Trattandosi di contratti atipici senza una specifica disciplina, è necessario porre particolare attenzione al problema dell’applicazione analogica delle norme dei diversi contratti tipici ricollegabili alla specifica prestazione oggetto del contratto.
Al riguardo, il codice civile individua nell’appalto l’archetipo dei contratti aventi per oggetto l’esecuzione di opere e di servizi: per alcuni dei più tradizionali contratti del settore (trasporto, deposito, assicurazione) è poi dettata una disciplina specifica.

Tratto da DIRITTO COMMERCIALE di Stefano Civitelli
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