L’azione sociale esercitata dalla minoranza nell'assemblea
L’assegnazione all’assemblea della competenza sulla promozione dell’azione sociale di responsabilità presenta l’inconveniente di rimettere la decisione allo stesso organo che ha eletto gli amministratori: cioè alla stessa maggioranza di cui gli amministratori sono espressione.
Prendendo spunto dalle esperienze estere ove, sia pure con modalità operative notevolmente diversificate, si prevede che il singolo socio o una minoranza possa esercitare l’azione di responsabilità nell’interesse della società, anche il nostro legislatore ha sancito la possibilità di esercizio dell’azione sociale da parte di una minoranza qualificata del capitale sociale.
Operativamente l’art. 2393 bis c.c. prevede che l’azione sociale di responsabilità possa essere esercitata dai soci che rappresentino:
- nelle s.p.a. chiuse almeno 1/5 del capitale sociale;
- nelle s.p.a. aperte almeno 1/40 del capitale sociale.
I soci che hanno agito possono rinunciare all’azione o transigerla; però ogni corrispettivo per la rinuncia o la transazione deve andare a vantaggio della società.
E’ inoltre possibile che sia la società stessa a rinunziare o a transigere alle stesse condizioni già viste per l’azione deliberata dall’assemblea.
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Dettagli appunto:
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Autore:
Stefano Civitelli
[Visita la sua tesi: "Danni da mobbing e tutela della persona"]
- Università: Università degli Studi di Firenze
- Facoltà: Giurisprudenza
- Esame: Diritto commerciale, a.a. 2007/2008
- Titolo del libro: Corso di diritto commerciale (vol. 1 e 2)
- Autore del libro: Gaetano Presti e Matteo Rescigno
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