Skip to content

L’azione sociale di responsabilità degli amministratori


Nei confronti della società gli amministratori rispondono solidalmente peri danni derivanti dall’inosservanza dei doveri loro imposti, a meno che si tratti di attribuzioni proprie del comitato esecutivo o di funzioni in concreto attribuite a uno o più amministratori.
In ogni caso, anche gli amministratori non esecutivi, sono solidalmente responsabili se non hanno osservato gli obblighi di esame e valutazione.
In mancanza di organi delegati, la solidarietà è esclusa solo per l’amministratore che:
sia immune da colpa;
abbia fatto annotare senza ritardo il suo dissenso nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio;
ne abbia data immediata notizia per iscritto al presidente del collegio sindacale.
La responsabilità degli amministratori nei confronti della società ha natura contrattuale in quanto essa non deriva dalla violazione del generale precetto del neminem ledere, ma dall’inosservanza di obblighi predeterminati.

Tratto da DIRITTO COMMERCIALE di Stefano Civitelli
Valuta questi appunti:

Continua a leggere:

Dettagli appunto:

Altri appunti correlati:

Per approfondire questo argomento, consulta le Tesi:

Puoi scaricare gratuitamente questo riassunto in versione integrale.