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Inadempimento del compratore e vendite con riserva di gradimento, a prova e a campione

Inadempimento del compratore

Nella Convenzione di Vienna la disciplina dell’inadempimento del compratore si mostra, per un verso, più flessibile di quella nazionale nella fissazione dei termini per far valere le azioni contro l’inadempimento del venditore, ma per altro verso, più attenta a che le fisiologiche contestazioni sul difetto di conformità dei beni non si traducano nella ricerca di ragioni pretestuose per vanificare il contratto:
- nella vendita internazionale non v’è spazio per la distinzione elaborata nella giurisprudenza italiana fra difetto di qualità e aliud pro alio;
- la risoluzione del contratto è vista come l’extrema ratio; viene invece privilegiata l’adozione di rimedi alternativi alla risoluzione quali l’azione di esatto adempimento (con la riparazione o sostituzione del bene), la riduzione del prezzo e l’azione risarcitoria;
- il compratore deve procedere alla verifica del bene e alla denunzia del vizio, in modo specifico “entro un tempo ragionevole”, il che consente alla giurisprudenza di modularlo a seconda della tipologia dei beni.
La prescrizione dell’azione è biennale, a partire dalla consegna del bene;
- viene comunque dato rilievo importante allo stato soggettivo di buonafede del venditore, privandolo di ogni tutela legata al regime delle decadenze nell’ipotesi di vizi che gli erano noti o conoscibili.

Vendite con riserva di gradimento, a prova e a campione


Va infine segnalato che il codice civile regola in maniera specifica tre forme di vendita che si caratterizzano per rafforzare la posizione del compratore in relazione all’obbligo del venditore di consegnare beni conformi a quelli pattuiti.
Si tratta delle vendite con riserva di gradimento, a prova e a campione: nella prima la vendita non si perfeziona fin quando il compratore non abbia manifestato il suo gradimento; nella seconda la vendita è sottoposta alla condizione sospensiva che la cosa abbia le qualità pattuite o sia idonea all’uso cui è destinata, da accertarsi, appunto, con la prova; nella terza qualsiasi difformità dei beni consegnati al compratore rispetto al campione autorizza la risoluzione del contratto.

Tratto da DIRITTO COMMERCIALE di Stefano Civitelli
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