Il funzionamento del collegio sindacale
Nelle società non quotate il presidente del collegio sindacale è nominato dall'assemblea. In quelle quotate l'atto costitutivo fissa i criteri di nomina dello stesso.
Il collegio sindacale si riunisce ogni 90 giorni, è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei sindaci e delibera a maggioranza assoluta. Deve essere redatto un verbale delle riunioni. Il sindaco che, senza giustificato motivo, non partecipa durante un esercizio sociale a due riunioni del collegio decade dall'ufficio. I sindaci devono assistere alle adunanze del consiglio di amministrazione, alle assemblee e alle riunioni del comitato esecutivo. I sindaci, che non assistono senza giustificato motivo alle assemblee o, durante un esercizio sociale, a due adunanze consecutive del consiglio d'amministrazione o del comitato esecutivo, decadono dall'ufficio.
I sindaci possono avvalersi di dipendenti e di ausiliari per lo svolgimento di operazioni di ispezione e di controllo.
Ogni socio può denunciare al collegio sindacale fatti che ritiene censurabili, il collegio sindacale deve tener conto della denunzia nella relazione dell'assemblea.
Quando una denuncia proviene da tanti soci che rappresentano un ventesimo del capitale sociale o un cinquantesimo nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, il collegio sindacale deve indagare senza ritardo e presentare le sue conclusioni all'assemblea.
Se vi è fondato sospetto che gli amministratori, in violazione dei loro doveri, abbiano compiuto gravi irregolarità nella gestione che possono arrecare danno alla società o a una o più società controllate, i soci che rappresentano il decimo del capitale sociale o, nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, il ventesimo del capitale sociale possono denunziare i fatti al tribunale con ricorso notificato anche alla società. Lo statuto può prevedere percentuali minori di partecipazione. Il tribunale, sentiti in camera di consiglio (procedimento non pubblico la cui funzione è quella di capire se è solo un sospetto o il sospetto è fondato) gli amministratori e i sindaci, può ordinare l'ispezione dell'amministrazione della società a spese dei soci richiedenti, subordinandola, se del caso, alla prestazione di una cauzione. Il provvedimento è reclamabile. Il tribunale non ordina l'ispezione e sospende per un periodo determinato il procedimento se l'assemblea sostituisce gli amministratori e i sindaci con soggetti di adeguata professionalità, che si attivano senza indugio per accertare se le violazioni sussistono e, in caso positivo, per eliminarle, riferendo al tribunale sugli accertamenti e le attività compiute. Se le violazioni denunziate sussistono ovvero se gli accertamenti e le attività compiute ai sensi del terzo comma risultano insufficienti alla loro eliminazione, il tribunale può disporre gli opportuni provvedimenti provvisori e convocare l'assemblea per le conseguenti deliberazioni. Nei casi più gravi può revocare gli amministratori ed eventualmente anche i sindaci e nominare un amministratore giudiziario, determinandone i poteri e la durata. L'amministratore giudiziario può proporre l'azione di responsabilità contro gli amministratori e i sindaci. Prima della scadenza del suo incarico l'amministratore giudiziario rende conto al tribunale che lo ha nominato; convoca e presiede l'assemblea per la nomina dei nuovi amministratori e sindaci o per proporre, se del caso, la messa in liquidazione della società o la sua ammissione ad una procedura concorsuale.
I provvedimenti previsti possono essere adottati anche su richiesta del collegio sindacale, del consiglio di sorveglianza o del comitato per il controllo sulla gestione, nonché, nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, del pubblico ministero; in questi casi le spese per l'ispezione sono a carico della società. (il PM solo nelle società aperte, che fanno appello al mercato del capitale di rischio, perché le irregolarità hanno una pubblicità diffusa).
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Dettagli appunto:
- Autore: Alexandra Bozzanca
- Università: Università degli Studi di Bologna
- Facoltà: Giurisprudenza
- Corso: Giurisprudenza
- Esame: Diritto Commerciale
- Titolo del libro: Manuale di diritto commerciale
- Autore del libro: Gianfranco Campobasso
- Editore: Utet Giuridica
- Anno pubblicazione: 2010
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