Il controllo contabile nelle società non quotate
Nelle società non quotate, il soggetto responsabile del controllo contabile è nominato per la prima volta nell'atto costitutivo. Successivamente l'incarico è conferito dall'assemblea, che determina il corrispettivo spettante al revisore o alla società di revisione.
Non possono esercitare il controllo contabile i sindaci della società revisionata.
L'incarico ha una durata di tre esercizi ed è rinnovabile senza limiti.
L'incarico può essere revocato dall'assemblea solo per giusta causa, sentendo il parere del collegio sindacale, la deliberazione di revoca deve essere approvata con decreto del tribunale.
Continua a leggere:
- Successivo: La revisione contabile obbligatoria
- Precedente: Il sistema del controllo contabile
Dettagli appunto:
- Autore: Alexandra Bozzanca
- Università: Università degli Studi di Bologna
- Facoltà: Giurisprudenza
- Corso: Giurisprudenza
- Esame: Diritto Commerciale
- Titolo del libro: Manuale di diritto commerciale
- Autore del libro: Gianfranco Campobasso
- Editore: Utet Giuridica
- Anno pubblicazione: 2010
Altri appunti correlati:
- Diritto commerciale
- Diritto commerciale
- Diritto commerciale
- Diritto dell'Impresa
- Diritto Commerciale
Per approfondire questo argomento, consulta le Tesi:
- Il patto di famiglia
- L' industria della moda in Italia: il caso Benetton
- L'analisi del sistema di controllo interno relativamente ai cicli attivi e passivi. Il caso della ditta Cianciosi Dante
- Clausole statutarie ed assetti di governance nelle Srl
- Il mercato della telefonia fissa in Italia dal monopolio alla competizione. Il caso di Telecom Italia.
Puoi scaricare gratuitamente questo riassunto in versione integrale.