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Il diritto commerciale al formarsi degli Stati Nazionali

Il diritto commerciale al formarsi degli Stati Nazionali


I grandi Stati nazionali affermatisi a partire dal XVI secolo ereditano dai comuni la funzione di centro di propulsione del diritto commerciale.
Il potere statale irrobustendosi tende infatti a riprendere nel suo alveo la regolamentazione mercantile.
Tuttavia, non vi è scontro frontale tra potere regio e mercanti, ma collaborazione: i mercanti, sotto l’ombrello del potere regio, conservano le loro regole speciali, benché la loro applicazione passi dalle corporazioni a speciali tribunali di commercio di derivazione statale, ma da loro stessi formati.
Con le grandi scoperte geografiche nascono le antesignane delle attuali società di capitali e le prime borse: per assicurare la possibilità di mettere insieme grandi capitali necessari allo sfruttamento delle nuove terre.
Espressione di questo periodo sono le grandi compagnie delle Indie.
La rivoluzione francese e la successiva codificazione napoleonica (code civil del 1804 e code du commerce del 1807) intervengono quasi a suggello della fase precedente: il diritto commerciale non si applica più in relazione allo status soggettivo delle parti, ma in dipendenza della natura dell’atto compiuto.
A ciò si accompagna, nel passaggio tra il XVIII e il XIX secolo, l’avvio della rivoluzione industriale: la nascita delle fabbriche e la concentrazione di ingenti masse di lavoratori, la produzione di massa, l’affermarsi del capitale finanziario necessario per i grandi investimenti, ecc…
Centro della disciplina resta il commerciante, ma anche l’industriale giuridicamente lo è: è anch’egli un mercante che specula sulla differenza di prezzi tra quello della forza lavoro e delle materie prime e quello dei prodotti finiti.
La vicenda italiana del XIX secolo è coerente col quadro descritto.
Perso il ruolo propulsivo delle origini, quando la lex mercatoria era stata in gran parte il frutto dei mercanti e dei giuristi italiani, l’Italia, arrivata in ritardo all’unità politica e alla rivoluzione industriale, è al traino delle nazioni più progredite.
Il primo codice di commercio unitario del 1865, infatti, è quasi una fotocopia di quello francese; e l’impostazione non muta nel successivo codice di commercio del 1882, ove peraltro si avverte anche l’influenza tedesca.
Nel 1888 vengono aboliti in Italia i tribunali di commercio, riconducendo l’applicazione delle norme speciali del codice di commercio all’autorità giudiziaria ordinaria.

Tratto da DIRITTO COMMERCIALE di Stefano Civitelli
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