Il contratto di garanzia personale
Il contratto di garanzia personale
Passando alle garanzie personali spicca, nella prassi bancaria, la fideiussione omnibus.
Diversamente da quanto detto per il pegno, riguardo alla fideiussione la clausola omnibus ha superato la censura dell’indeterminatezza dell’oggetto del contratto.
La struttura della fideiussione omnibus deroga a gran parte delle regole poste dal codice civile a tutela del fideiussore; ciò ha condotto il legislatore a due interventi limitativi dell’autonomia negoziale in materia:
- la fideiussione per le obbligazioni future deve essere limitata a un importo massimo prefissato;
- è nulla ogni clausola di deroga dell’art. 1956 c.c. per cui la banca non può, senza preventiva autorizzazione del fideiussore, concedere nuovo credito al debitore le cui condizioni finanziarie siano peggiorate.
L’assetto negoziale della fideiussione bancaria diverge ancora per molti aspetti dal modello civilistico.
In particolare si segnalano:
- le deroghe al principio di accessorietà, per cui viene previsto:
- che il garante debba pagare la banca a semplice richiesta scritta;
- che l’invalidità dell’obbligazione principale non elide l’obbligo di pagamento del garante;
- non si ha estinzione della fideiussione se, per fatto della banca, non può aver luogo la surroga del fideiussore nei diritti della banca per cui la banca è dispensata dall’onere di agire entro 6 mesi dalla scadenza dell’obbligazione garantita contro il debitore principale a pena del venir meno dell’obbligazione del fideiussore.
E’ discusso se tali deroghe, e in particolare quelle al principio di accessorietà, comportino la qualificazione della fideiussione omnibus come garanzia bancaria atipica, connotata dall’autonomia.
E se si volesse ritenere diversamente, esaltando i profili di autonomia della garanzia, sarebbe inevitabile qualificarla come una vero e proprio contratto autonomo di garanzia.
Forma di garanzia personale atipica è, infine, il patronage: si tratta di dichiarazioni rese in genere da una società “capogruppo” nell’interesse di una società controllata al fine di favorirne la capacità di credito.
Con tali dichiarazioni si assumono obblighi di informativa e assicurazione sulla situazione patrimoniale della patrocinata ovvero di controllo e di verifica sulle capacità di adempiere.
La loro portata giuridica varia, a seconda della concreta dichiarazione resa, dalla mera responsabilità extracontrattuale per inesatta informazione, alla responsabilità per inadempimento contrattuale o da promessa del fatto del terzo.
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Dettagli appunto:
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Autore:
Stefano Civitelli
[Visita la sua tesi: "Danni da mobbing e tutela della persona"]
- Università: Università degli Studi di Firenze
- Facoltà: Giurisprudenza
- Esame: Diritto commerciale, a.a. 2007/2008
- Titolo del libro: Corso di diritto commerciale (vol. 1 e 2)
- Autore del libro: Gaetano Presti e Matteo Rescigno
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