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Il collegamento fra società


Si ha collegamento quando una società esercita un’influenza notevole sull’altra.
La nozione di influenza notevole non è meglio precisata dalla legge e rappresenta un grado meno intenso del “influenza dominante” che caratterizza alcune ipotesi di controllo fra società.
Il collegamento viene presunto, salvo prova contraria, quando una società può esercitare nell’assemblea ordinaria dell’altra oltre 1/5 dei voti ovvero 1/10 se la partecipata ha azioni quotate.
Al vincolo di collegamento si ricollega essenzialmente una disciplina di tipo informativo e di redazione del bilancio: così, per esempio, nello stato patrimoniale e nel conto economico sono previste talune poste specificamente riferite alle partecipazioni, ai debiti e ai crediti verso le collegate; al bilancio va allegato il prospetto riepilogativo dei dati essenziali dell’ultimo bilancio delle collegate; ecc…

Tratto da DIRITTO COMMERCIALE di Stefano Civitelli
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