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I fondi pensione


Con il d. lgs. 124/93 (e successive modifiche) sono stati introdotti anche in Italia i c.d. fondi pensione.
Le esperienze di oltre oceano permettono di misurare l’importanza del rispetto delle regole di corretta, prudente e indipendente gestione dei patrimoni dei fondo pensione, in relazione sia al loro ruolo di investitori di lungo periodo che possono contribuire al buon governo delle società in cui investono, sia alla crescente importanza che la previdenza integrativa di quella pubblica è destinata ad assumere.
Oggi la legge distingue due fondamentali tipologie di fondi pensione:
1. quelli chiusi, che possono essere istituiti:
- in sede di contrattazione collettiva, anche aziendale;
- sulla base di accordi tra lavoratori dipendenti o autonomi;
- sulla base di regolamenti aziendali di imprese estranee alla contrattazione collettiva;
- sulla base di accordi fra soci lavoratori di cooperative di produzione e lavoro.
Il fondo può assumere la forma di un’associazione riconosciuta o non riconosciuta mentre, dal punto di vista operativo, può essere:
- a prestazione definita, nel qual caso il fondo si limita a impiegare i fondi raccolti per la stipulazione di un contratto di assicurazione che, a scadenza, garantisca l’erogazione della rendita prefissata;
- a contribuzione definita, questi sono fondi che, tramite l’investimento del loro patrimonio, pongono problemi di regolamentazione analoghi a quelli dei fondi comuni;
2. quelli aperti, che possono essere istituiti da banche, SIM, SGR e compagnie di assicurazione mediante la formazione di un patrimonio autonomo e separato.
L’attività dei fondi pensione è sottoposta alla preventiva autorizzazione di una apposita authority, la Commissione di vigilanza sui fondi pensione (Covip) che esercita anche la vigilanza sulla loro attività.
Il patrimonio dei fondi è costituito dai contributi previdenziali versati dagli aderenti ed, eventualmente, dai datori di lavoro.
I fondi di pensione devono affidare a intermediari autorizzati, imprese assicurative o SGR la gestione dei loro patrimoni.
Con il d.m. 703/96 sono state fissate le regole prudenziali su limiti, tipologie e criteri di investimento del gestore, nonché in materia di conflitti di interesse.
La tutela degli aderenti è poi affidata alla perfetta autonomia del patrimonio del fondo sia dalla società che dovrà erogare il trattamento pensionistico sia dalla società di gestione.
I beni dei fondi devono essere custoditi presso una banca depositaria diversa dal gestore la quale svolge le stesse funzioni della banca depositaria dei fondi comuni di investimento.

Tratto da DIRITTO COMMERCIALE di Stefano Civitelli
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