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I conferimenti in denaro


Salva diversa previsione nell’atto costitutivo, i conferimenti devono effettuarsi in denaro e, a eccezione del caso di costituzione con atto unilaterale, al momento della sottoscrizione è sufficiente e necessario versarne presso una banca il 25%.
Il versamento di quanto ancora dovuto dai soci per completare i conferimenti è richiesto dagli amministratori secondo le esigenze della società.
Se il socio non adempie al versamento dei conferimenti ancora dovuti, può essere promossa contro di lui una particolare procedura così articolata:
- pubblicazione di una diffida nella Gazzetta Ufficiale;
- dal momento in cui è costituito in mora, il socio non può esercitare il diritto di voto;
- decorsi 15 giorni dalla pubblicazione gli amministratori offrono le azioni agli altri soci in proporzione alla loro partecipazione;
- in mancanza di offerte degli altri soci, gli amministratori possono far vendere le azioni a rischio e per conto del socio, a mezzo di una banca o di un intermediario;
- in mancanza di compratori, gli amministratori possono dichiarare decaduto il socio, trattenendo le somme riscosse;
- le azioni invendute devono essere estinte con la corrispondente riduzione del capitale.
In caso di trasferimento di azioni non interamente liberate, il venditore è obbligato in solido con l’acquirente per i versamenti ancora dovuti per 3 anni dall’annotazione del trasferimento nel libro dei soci; il venditore risponde solo nel caso in cui la richiesta all’attuale possessore delle azioni sia rimasta infruttuosa.

Tratto da DIRITTO COMMERCIALE di Stefano Civitelli
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