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Alcune regole speciali dei contratti di impresa internazionali


Si è visto quale incidenza abbia nel sistema delle fonti dei contratti di impresa la crescente internazionalizzazione dei mercati.
Si è anche detto che le regole ambiscono a formare un corpus organico di principi dei contratti commerciali internazionali.
Talune di queste regole, in particolare quelle che più sembrano discostarsi dalla normativa interna, meritano di essere evidenziate come significativi esempi di tale diritto speciale.
Con riguardo alla formazione del contratto viene così in rilievo la spiccata tendenza ad attenuare il principio della conformità fra proposta e accettazione quale regola base per la conclusione del contratto, al fine di evitare che l’affidamento ragionevole nella stipulazione di un affare venga frustrato, magari con eccezioni di tipo formale sollevate ex post.
Ad esempio l’inserimento nell’accettazione di clausole aggiunte o difformi rispetto alla proposta non impedisce la conclusione del contratto se esse non alterano sostanzialmente i termini della proposta e se il proponente, senza ritardo, non si opponga a tali modifiche.
Pure di estremo interesse  la valorizzazione del principio di conservazione del contratto e, pertanto, della realizzazione dei suoi effetti economici anche in presenza di situazioni patologiche, come l’inadempimento o il sopravvenuto mutamento dell’equilibrio economico delle prestazioni contrattuali.
Così emerge la chiara tendenza a considerare il rimedio risolutorio come risposta residuale all’altrui inadempimento.
Si richiede, dunque, l’essenzialità dell’inadempimento e si subordina la possibilità di avvalersi della risoluzione a una manifestazione preventiva di volontà in tal senso.
Di ancora maggiore interesse sono i principi che si vanno affermando in materia di c.d. hardship, fattispecie corrispondente, anche se non perfettamente, con l’eccessiva onerosità sopravvenuta del contratto del codice civile.
I principi al fine di evitare la risoluzione del contratto dettano regole rivolte a ristabilire l’originario equilibrio delle prestazioni contrattuali.
Così, confermato che la semplice maggiore onerosità dell’adempimento non libera la parte dalle proprie obbligazioni, si è previsto che l’alterazione sostanziale dell’equilibrio del contratto, per eventi verificatesi dopo la sua conclusione e che ragionevolmente non potevano essere presi in considerazione o controllati dalla parte svantaggiata, fa sorgere il diritto a chiedere, senza ritardo e motivatamente, la rinegoziazione (e non la risoluzione) del contratto.
Il mancato raggiungimento dell’accordo fra le parti consentirebbe al giudice, in alternativa alla risoluzione, di modificare il contratto al fine di ripristinare l’originario bilanciamento delle prestazioni.

Tratto da DIRITTO COMMERCIALE di Stefano Civitelli
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