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La legge di conversione: la promulgazione e la pubblicazione della legge di conversione


In base all’art. 773 cost. la conversione dei decreti-legge deve intervenire entro il termine perentorio di 60 giorni dalla loro pubblicazione; in mancanza, essi “perdono efficacia sin dall’inizio”.
Secondo il prevalente orientamento è sufficiente che, entro il sessantesimo giorno, la legge sia stata approvata da entrambe le Camere, ben potendo le successive fasi della promulgazione e della pubblicazione intervenire oltre il termine.
Questa conclusione discende da rilievo che il termine di conversione è stabilito a carico del solo Parlamento.
Discusso è il problema sull’ammissibilità del rinvio presidenziale, in quanto in tal modo il Capo dello Stato finirebbe con l’esercitare, anziché un veto sospensivo, un veto assoluto.
La soluzione negativa finirebbe col perdere consistenza per il fatto che il decreto potrebbe rimanere indefinitivamente in vita, paradossalmente sino alla fine della legislatura, ove le Camere lasciassero insabbiare la legge dopo il rinvio.
L’enormità di tale conseguenza, contraddetta nella prassi, che ha visto invece decadere o ritenere decaduti in tali ipotesi i decreti, induce a dubitare dell’esattezza della premessa secondo cui il termine di conversione riguarda solo l’attività delle Camere.
Sicché, per un verso, il decreto viene considerato vigente anche oltre il sessantesimo giorno, quando risulti che le Camere lo hanno approvato, pur se la relativa legge non sia stata ancora pubblicata né promulgata; mentre per altro verso, esso viene considerato decaduto se, approvato dalle Camere nei 60 giorni, sia stato nel termine di promulgazione, ma oltre il sessantesimo giorno, ad esse rinviato.
L’inconciliabilità logica delle due proposizioni rende quindi preferibile la tesi dell’inapplicabiltà alla conversione dei decreti-legge del potere di rinvio previsto dall’art. 74 cost., in considerazione, non soltanto delle ragioni di urgenza che sono alla base dell’intervento governativo, ma soprattutto dell’esigenza del pronto ripristino dell’ordine naturale delle competenze legislative.

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