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Caratteristiche delle fonti comunitarie


Alle fonti comunitarie spetta indubbiamente un posto di rilievo nell’ordinamento, se si tiene conto che, non soltanto è loro riconosciuta la qualità di “atti con forza e con valore di legge”, ma che esse sono ritenute idonee a derogare alla Costituzione stessa.
Il riferimento alle fonti comunitarie riguarda evidentemente gli atti e i fatti che, nell’ordinamento instaurato dai Trattati di Parigi e di Roma, sono abilitati a creare diritto.

Identificazione delle fonti comunitarie

Le fonti comunitarie che possono qui interessare sono rappresentate da:
1. trattati istitutivi e trattati stipulati direttamente dalla CE;
2. regolamenti del Consiglio, della Commissione e della Banca centrale europea, che sono direttamente applicabili in ciascuno degli Stati membri;
3. direttive, raccomandazioni generali della CECA, decisioni indirizzate agli Stati del Consiglio e della Commissione, per la parte in cui stabiliscono a carico dei medesimi obblighi precisi ed incondizionati e siano quindi suscettibili di acquisire diretta applicabilità all’interno degli ordinamenti nazionali.

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