Dalla distinzione tra beni mobili ed immobili all’analisi dei due tipi di frutti
Partiamo dai diritti sulla res, sulla cosa e quindi iniziamo la nostra disamina dal bene, oggetto del diritto. Sono beni le cose che possono formare oggetti di diritti (art. 810 c. c.). Distinguiamo i beni mobili dai beni immobili in primis. I beni mobili sono: il SUOLO, GLI EDIFICI, CORSI D’ACQUA ETC.. enunciati dall’art. 812: successivamente ci sono quelli reputati beni immobili quali i mulini; sono mobili gli altri beni in via residuale (tutti gli altri). Si considerano come beni immobili anche le energie naturali che hanno valore economico, valutazione economica. Non è bene giuridico ciò che non è oggetto di diritto (aria che respiriamo), per cui non ha valutazione economica; diverso è il caso in cui l’aria sia compressa in bombole, per esempio, che acquistano in tale caso la fattispecie di bene avente valutazione economica. Anche un brevetto può definirsi bene, anche i diritti di credito sono dei beni immobili, possono circolare tra persone, enti.
Separiamo il bene dalle pertinenze che sono accessori rispetto al bene principale, cose destinate in modo durevole al servizio o ornamento di un’altra cosa (cornice rispetto al quadro). La destinazione “pertinenziale” può essere effettuata dal proprietario della cosa principale o da chi ha un diritto reale sulla stessa. Ci interessa parlare di pertinenze perché hanno un regime giuridico particolare; gli atti e i rapporti giuridici che hanno per oggetto la cosa principale comprendono anche le pertinenze se non diversamente disposto. In altri termini se vendo un immobile con una pertinenza (garage) e, nell’atto di compravendita, non specifico che intendo escludere la pertinenza, si intenderà che l’intero immobile sarà venduto con la pertinenza. Le pertinenze possono, altresì, circolare liberamente rispetto alla cosa principale.
Occupiamoci dell’universalità di mobili; esse sono un complesso di beni mobili che appartengono alla stessa persona e che hanno una destinazione unitaria; per esempio una biblioteca giuridica che è un insieme di beni appartenenti ad uno stesso soggetto od hanno destinazione unitaria. Altro concetto è quello di FRUTTO: ci sono beni che sono fruttiferi.
Ci sono due tipi di frutti: NATURALI e CIVILI. I primi vengono direttamente dall’opera madre (parto di animali, mela dall’albero); i frutti naturali avranno la funzione di beni quando saranno separati dall’origine. I frutti naturali, di solito, appartengono al proprietario della cosa che li produce salvo che la loro proprietà sia attribuita da altri; in quest’ultimo caso la proprietà da parte del soggetto non proprietario si acquista con la separazione. In teoria uno può vendere il parto d’animale come bene futuro, la proprietà si concretizzerà quando il parto avrà luogo. I frutti civili sono il corrispettivo per il godimento che un altro soggetto ha di un bene altrui (per esempio il canone di locazione o il mutuo). I frutti civili si maturano giornalmente in proporzione al godimento della cosa. Un regime giuridico particolare è riconosciuto ai beni demaniali, beni dello Stato (demanio pubblico). Ci sono beni necessariamente dello Stato e altri che possono essere demaniali. I beni demaniali hanno un regime giuridico particolare cioè non possono essere usucapiti (acquisto di proprietà a favore di un terzo dopo 20 anni). Ci sono beni che pur di proprietà statale possono essere alienati o usucapiti (beni pubblici).
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Dettagli appunto:
- Autore: Giuseppe Rondinone
- Università: Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia
- Facoltà: Giurisprudenza
- Corso: Scienze Giuridiche dell'Impresa e della Pubblica Amministrazione
- Esame: Istituzioni di Diritto Privato
- Docente: Prof. Antonio Tullio
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