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Requisiti dell’avviso di accertamento dell’amministrazione finanziaria


Passando ai requisiti dell’avviso di accertamento, particolare rilevanza assume quello costituito dalla motivazione.
La portata generale dell’obbligo di motivazione ha trovato definitiva consacrazione nella l. 212/2000 (Statuto dei diritti del contribuente), il cui art. 7 ha sancito che tutti gli atti promananti dall’amministrazione finanziaria devono essere motivati.
La previsione di all’art. 42 d.p.r. 600/73 si palesa senz’altro congrua, laddove la motivazione viene riferita non solo alla determinazione dei singoli redditi delle varie categorie ed alle ragioni del mancato riconoscimento di deduzioni e/o detrazioni ma, anche ed ancora prima, alla individuazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche che lo hanno determinato, nonché alla specifica indicazione dei fatti e delle circostanze che giustificano il ricorso a metodi di accertamento induttivi o sintetici.
Il dilemma che si è manifestato in dottrina è quello se l’avviso di accertamento debba altresì recare l’indicazione delle prove sulle quali fa leva la pretesa impositiva.
Sembra a noi che il dubbio vada risolto positivamente: a favore di questa tesi militano sia la norma generale della legge sul procedimento amministrativo, nella parte in cui la motivazione viene ad essere collegata alle risultanze dell’attività istruttoria; sia il più volte citato art. 42 d.p.r. 600/73 che, nel riconnettere l’obbligo di motivazione, oltre che ai presupposti di fatti e alle ragioni giuridiche che hanno determinato l’emanazione dell’atto, a quanto stabilito nelle disposizioni recate dagli articoli precedenti, non può non far riferimento anche agli esiti dei poteri istruttori di cui è titolare d’ufficio.

Tratto da CONCETTI SUL DIRITTO TRIBUTARIO E SULL'IVA di Stefano Civitelli
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