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La modalità di estinzione dell’obbligazione tributaria


Da ultimo, ci si deve occupare dei modi di estinzione dell’obbligazione tributaria, distinguendo fra modi satisfattori e modi non satisfattori.
Iniziando dai modi satisfattori viene in considerazione in primo luogo l’adempimento; quindi la compensazione, ritenuta dalla prevalente dottrina incompatibile con il carattere indisponibile del credito tributario, ma poi prevista espressamente dallo Statuto dei diritti del contribuente.
La compensazione risulta ora possibile anche quando i rapporti obbligatori contrapposti attengano a tributi di tipo diverso ovvero riguardino prestazioni non aventi natura propriamente tributaria (contributi previdenziali) ed ancorché gli obblighi di dichiarazione relativi a tutte le anzidette prestazioni restino tuttora per più versi distinti.
In proposito, la compensazione prevista dallo Statuto si differenzia in modo assai rilevante da quella civilistica, in quanto sembrerebbe possibile che l’effetto estintivo si verifichi anche laddove non vi sia identità fra i soggetti che assumono le contrapposte posizioni creditorie e debitorie.
Ciò risulta chiaro non appena si consideri che la compensazione è ammessa anche fra crediti nei confronti dell’amministrazione finanziaria centrale e debiti verso gli istituti previdenziali o le Regioni e viceversa.
Il che impone di ritenere che nella compensazione operino una pluralità di istituti riconducibili, per un verso, alla delegazione di debito fra il contribuente/delegante ed un ente/delegato (che è, nei confronti di questi, in una posizione debitoria) il cui oggetto è rappresentato dall’assunzione di un’obbligazione nei confronti di altro ente/delegatario; e, per altro verso, alla compensazione vera e propria.
In relazione al rapporto di delegazione, si verificheranno poi due distinte serie di compensazioni: la prima è quella che avrà luogo fra il credito del contribuente/delegante e il debito di questi relativo alla provvista che egli sarebbe tenuto a fornire all’ente/delegato; la seconda è l’insieme delle compensazioni che verranno poste in essere tra i diversi enti.
Passando ai modi non satisfattori, se ne deve escludere l’operatività nel nostro campo.
Ciò vale, in particolare, per la remissione e la novazione, a motivo del loro carattere negoziale che urta con la rilevata indisponibilità del credito di imposta.
Torna viceversa applicabile quel particolare ed a sé stante metodo di estinzione che è costituito dalla confusione, il quale si verifica allorquando l’ente impositore, titolare del diritto di credito, subentra per successione nel patrimonio del contribuente defunto.
Infine, l’estinzione dell’obbligazione tributaria può determinarsi a seguito dell’estinzione del diritto di credito dell’ente impositore per effetto di prescrizione o di decadenza.

Tratto da CONCETTI SUL DIRITTO TRIBUTARIO E SULL'IVA di Stefano Civitelli
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