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L'istituto del ravvedimento operoso


Un cenno a parte merita altresì l’istituto del ravvedimento operoso, il quale ha generalizzato la portata delle disposizioni già presenti in materia di IVA e di imposte sui redditi.
La previsione di un trattamento sanzionatorio premiale nei confronti del contribuente che, dopo aver commesso una violazione tributaria, si adoperi spontaneamente per rimediarvi attraverso la regolarizzazione degli adempimenti omessi o irregolarmente eseguiti, presenta numerosi punti di contatto con istituti propri del diritto penale.
Perfettamente in linea con la ratio dell’istituto è il principio secondo cui il ravvedimento operoso non è consentito una volta che la violazione sia stata già contestata o che siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l’autore della violazione o i soggetti solidalmente obbligati abbiano avuto formale conoscenza.
Si prevede una riduzione della sanzione nei confronti di chi si ravvede da ⅛ a 1/5 del minimo edittale, a seconda della violazione commessa e/o della celerità della regolarizzazione.
A proposito delle modalità da seguire per beneficiare del ravvedimento, si stabilisce che è fatto obbligo al contribuente di “auto-punirsi” procedendo al pagamento, entro il termine stabilito per l’infrazione compiuta, sia della sanzione ridotta che del tributo o della differenza, quando dovuti, nonché al versamento degli interessi moratori.
Ulteriore, rilevante novità introdotta con la recente riforma delle sanzioni tributarie consiste nell’avere previsto un unico sistema di irrogazione con riferimento a tutti i tributi.
La sanzione amministrativa e le sanzioni accessorie sono irrogate con un atto motivato di contestazione della violazione, il quale indichi i fatti attribuiti al trasgressore, gli elementi probatori, le norme applicate e i criteri seguiti dall’ufficio per determinare la sanzione.
Notificato l’atto di contestazione, il trasgressore ed i soggetti obbligati in solido possono definire la controversia con il pagamento nel termine di 60 giorni di una somma pari ad ¼ della sanzione indicata nel provvedimento; quando, tuttavia, la determinazione della sanzione sia stata effettuata in attuazione del principio della continuazione, la definizione non potrà avvenire per un importo inferiore ad ¼ dei minimi edittali previsti per le violazioni più gravi relative a ciascun tributo.
Nello stesso termine di 60 giorni previsto per la definizione agevolata, trasgressore e coobbligati solidali possono produrre deduzioni difensive.
In tal caso l’efficacia dell’atto di contestazione risulta sospesa e l’ufficio, nel termine di decadenza di un anno dalla loro presentazione, irroga, se del caso, le sanzioni con atto motivato a pena di nullità anche in ordine alle deduzioni medesime.

Tratto da CONCETTI SUL DIRITTO TRIBUTARIO E SULL'IVA di Stefano Civitelli
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