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L’accertamento in materia di imposte indirette sui trasferimenti


La disciplina in tema di accertamento delle imposte indirette sui trasferimenti presenta caratteristiche sostanzialmente omogenee e non ha prestato il fianco a questioni particolarmente significative.
Veniamo in primo luogo considerare la normativa in materia di imposta di registro che vale altresì con riguardo alle imposte ipotecarie e catastali.
L’imposta di registro, quando non dovuta in misura fissa, è determinata applicando l’aliquota indicata nella tariffa alla base imponibile: quest’ultima costruita, per i contratti a titolo oneroso traslativi o costitutivi di diritti reali, dal valore del bene e, in mancanza o se superiore, dal corrispettivo pattuito.
Orbene, quando l’atto ad oggetto beni immobili o diritti reali immobiliari oppure aziende o diritti reali su di esse, l’ufficio che ritenga il valore venale superiore al valore dichiarato o al corrispettivo pattuito provvede alla rettifica ed alla liquidazione della maggiore imposta mediante apposito avviso; avviso che deve essere notificato entro il termine di decadenza di due anni dal pagamento dell’imposta principale e contenere l’indicazione del valore attribuito a ciascuno dei beni o diritti, degli elementi in base ai quali tale valore è stato determinato, l’indicazione delle aliquote applicate e del calcolo della maggiore imposta.
Sennonché, al fine di decongestionare l’enorme mole di contenzioso instauratasi con riguardo agli accertamenti di maggior valore di cui si discorre, è stato introdotto dal d.p.r. 131/86 quello che è stato definito un meccanismo di “accertamento automatico”: alla stregua del quale non sono rettificabili il valore o il corrispettivo degli immobili iscritti in catasto con attribuzione di rendita, quando dichiarati in atto in misura non inferiore, per i terreni, a 75 volte il reddito dominicale e, per i fabbricati, a 100 volte il reddito risultante in catasto.
Peraltro, il d.l. 223/2006 ha notevolmente ridimensionato la portata di tale limite al potere di accertamento da parte degli uffici finanziari.
Proprio per facilitare controlli incrociati, i notai dei pubblici ufficiali in genere, nonché i cancellieri e altresì ogni altro funzionario autorizzato alla stipulazione di contratti devono iscrivere in apposito repertorio tutti gli atti del loro ufficio soggetti a registrazione in termine fisso, presentando il repertorio medesimo all’ufficio del registro con scadenza quadrimestrale affinché quest’ultimo possa controllarne la regolarità ed operare gli opportuni riscontri quanto agli atti in esso contemplati ed a quelli per i quali sia stata richiesta la registrazione.
Quando tuttavia la rettifica in aumento dell’imponibile dichiarato discenda non dalla verifica di congruità del valore o corrispettivo esposto nella atto, bensì dalla scoperta che quest’ultimo (il corrispettivo) è stato occultato, l’ufficio procede per il tramite non di un avviso di accertamento e liquidazione bensì di un avviso di sola liquidazione della maggiore imposta conseguentemente dovuta.

Tratto da CONCETTI SUL DIRITTO TRIBUTARIO E SULL'IVA di Stefano Civitelli
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