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Disciplina della dichiarazione delle imposte sui redditi


La normativa concernente la presentazione della dichiarazione dei redditi è fondamentalmente contenuta nel d.p.r. 600/73 quanto ai presupposti, e nel d.p.r. 322/98 quanto alla disciplina formale.
Ogni soggetto passivo deve dichiarare annualmente i redditi posseduti quand’anche non ne derivi alcun debito di imposta.
Sono espressamente esonerati dalla presentazione della dichiarazione le persone fisiche non obbligate alla tenuta delle scritture contabili che:
a. non possiedono alcun reddito;
b. possiedono solo redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta, nonché redditi fondiari lordi non superiori a euro 185,92 annui;
c. possiedono solo redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta ed il solo reddito fondiario relativo all’abitazione principale;
d. possiedono un reddito complessivo per il quale la differenza tra l’imposta lorda e le detrazioni, nonché le ritenute scomputabili dall’imposta, non sia superiore a euro 10,33.
Per quanto riguarda i lavoratori dipendenti e i pensionati e alcune categorie particolari di lavoratori autonomi, considerato che tali soggetti subiscono una ritenuta d’acconto sostanzialmente esaustiva del prelievo gravante sui medesimi, il legislatore tributario ha contemplato la possibilità di assolvere l’obbligo di dichiarazione secondo una modalità alternativa.

Tratto da CONCETTI SUL DIRITTO TRIBUTARIO E SULL'IVA di Stefano Civitelli
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