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Definizione di entrate pubbliche ed entrate tributarie


Lo Stato dispone di varie fonti di entrate con le quali far fronte alle spese necessarie per lo svolgimento delle proprie attività. 

 
Si suole comunemente distinguere tra entrate derivanti:
a. dall’utilizzazione (sfruttamento e vendita) dei beni patrimoniali;
b. dallo svolgimento di attività economiche;
c. dalla partecipazione al capitale di determinati organismi;
d. dalla acquisizione delle somme spettanti a titolo sanzionatorio;
e. dalla riscossione dei tributi.
Inoltre, per finanziare il proprio deficit, lo Stato ricorre al debito pubblico: ma in questa ipotesi, poiché non si verifica una acquisizione a titolo definitivo delle somme ricevute in prestito e quindi da restituire, non è possibile parlare di entrate.

La dottrina ha elaborato una pluralità di classificazioni delle pubbliche entrate:
  1. una prima classificazione contrappone le entrate di diritto privato alle entrate di diritto pubblico, a seconda che la disciplina del rapporto dal quale deriva l’entrata abbia natura privatistica o pubblicistica;
  2. una seconda classificazione perviene a distinguere le entrate a titolo originario e le entrate a titolo derivativo;
  3. infine, una terza classificazione, enuclea una duplice categoria di entrate, definite rispettivamente entrate commutative ed entrate contributive, in funzione dell’esistenza o meno di un rapporto di scambio di utilità economiche tra lo Stato e il soggetto gravato dalla prestazione.
Soprattutto la terza classificazione riveste una particolare rilevanza: nei rapporti fra privati opera il principio della corrispettività alla stregua del quale nessuno può subire un decremento patrimoniale e quindi essere tenuto ad una prestazione senza che vi si accompagni una controprestazione in grado di ristabilire, almeno tendenzialmente, l’equilibrio economico; in termini diversi si presenta la situazione fra lo Stato e i singoli consociati, dove il suddetto principio di corrispettività può non operare in presenza di almeno due fondamentali esigenze dello Stato medesimo, l’una identificabile nella repressione di comportamenti antigiuridici e l’altra nel procacciamento delle entrate occorrenti per l’espletamento delle attività necessarie al soddisfacimento degli interessi pubblici.

Tratto da CONCETTI SUL DIRITTO TRIBUTARIO E SULL'IVA di Stefano Civitelli
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