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Lo Statuto del Contribuente nel Sistema delle Fonti


- E’ una legge che prevede una serie di principi generali e si apre con una frase abbastanza solenne, perché dice: “le norme che io Statuto del Contribuente stabilisco sono norme che costituiscono applicazione e attuazione degli articoli della Costituzione in materia tributaria”.
Fin dal primo articolo lo Statuto del Contribuente dice: “attenzione che io sono una legge importante, attenzione che io sono una legge di principi generali”.
In effetti contiene molte norme che riguardano cose diverse tra loro; le classifichiamo in gruppi, poi le vedremo semmai caso per caso.
Alcune norme sono rivolte al legislatore ed è curioso che il legislatore stabilisca norme per se stesso, è curioso eppure è così, cioè lo Statuto del Contribuente dice: “io d’ora in poi legislatore farò così” e dice che non farà più le leggi retroattive, contiene quindi il principio di divieto di retroattività , e poi altro divieto importante che è il divieto di istituire nuovi tributi con decreto legge, precisamente dice: “con decreto legge non si possono né istituire nuovi tributi, né estendere tributi che già esistono a nuove categorie di contribuenti”  perché in Italia, dato che siamo tutti un po’ troppo furbi, il Governo e il Parlamento tendevano in passato a diventare furbi anch’essi, per cui si è assistito ad uno spettacolo piuttosto indecoroso che era la caccia al ladro.
Quindi pertanto norme interpretative vedi ad esempio la retroattività, “faccio valere norme che esistevano già in passato e così ti ho preso” ; oppure soprattutto nel periodo di scarsa governabilità, quindi difficoltà per il Parlamento di adottare leggi, si è ricorso molto frequentemente al decreto legge, il Governo si sostituiva al Parlamento facendo leggi tributarie.
Decreto legislativo può essere fatto solo in casi straordinari e con necessità urgente, però venivano fatte per qualsiasi argomento anche per vendere banane, ed erano reiterati 24 volte; ci sono stati decreti legge ripetuti in sequenza sette, otto volte.
Quando si vanno a molestare i contribuenti con decreti legge che oggi sono fatti e che oggi stesso questi decreti legge entrano in vigore, si crea un caos irreparabile. “Tu pubblichi in Gazzetta Ufficiale, ci si trovava magari con tributi che non conoscevano neanche gli uffici perché erano stati fatti con decreto legge del giorno stesso”.
Dato che allora era un regime tributario da stato libero di banana, lo Statuto del Contribuente ha deciso di metterci un freno, ora però come ha fatto il legislatore fiscale a dare ordini a se stesso? perché il legislatore oggi dice: “io non farò più leggi retroattive, ma è il legislatore che lo dice a se stesso, non potrebbe dire domani ho cambiato idea?”. 
In effetti sì perché non è una legge costituzionale, lo Statuto del Contribuente è una norma ordinaria. E i giuristi hanno cominciato a dire: ma allora questa norma che cos’è? È chiaro che non è una norma della Costituzione perché è stata approvata con la procedura ordinaria, è una norma di adozione della Costituzione altri invece dicono che è carta straccia, è inutile, non serve a niente; in effetti una certa tendenza della dottrina tributaria dice che è solo un manifesto, una cosa inutile.
“Il legislatore ha detto: metto queste norme qui, poi tanto quando voglio non le rispetto”.
Forse la realtà è un po’ diversa; è vero che la norma di una legge non può vincolare la legge, perché il legislatore il giorno dopo può dire: “quel giorno lì ero di cattivo umore, ma oggi cambio”. Infatti sono uscite molte leggi successive che si sono lavate le mani del costituente, sono usciti decreti legge di questo genere. Cerchiamo di trovare un modo per dire che lo Statuto del Contribuente non è inutile; dove lo troviamo?
Dato che il legislatore ha detto che in questo momento sta attuando la Costituzione, è come se avesse detto tendenzialmente, una volta per tutte, io da questo momento in poi la Costituzione la interpreto così.
Ad esempio: “il legislatore si impegna, visto che l’ha detto la Costituzione, che non posso fare decreti legge in materia tributaria, è vero che il legislatore dopo potrebbe cambiare idea, ma se non dicesse espressamente: ho deciso che adesso interpreto la Costituzione in modo diverso, il comando che era: adesso interpreto la Costituzione così, rimane in vigore”.       
Lo Statuto del Contribuente dice attenzione avvocati, giudici, contribuenti, che io ho detto che la Costituzione si interpreta così, poi se io non rispetto questo precetto, tu giudice sarai obbligato, se io non ti ho detto che ho cambiato idea, sarai obbligato a sollevare questione di legittimità costituzionale.
Si può sollevare questione di legittimità costituzionale tutte le volte che la norma viene violata. Se si trova una norma in contrasto con lo Statuto del Contribuente, si è obbligati a mandare gli atti alla Corte Costituzionale.
Oltre ai comandi dati dal legislatore, c’è anche il divieto di nascondere norme tributarie , altro vizio tipico del legislatore italiano degli anni ’70 e ’80, era quello di nascondere norme tributarie, cioè “mettere nel titolo disciplina delle banane, poi magari c’era una rubrica con scritto: interventi per favorire la disoccupazione a Pozzuoli, poi c’era il quattordicesimo comma bis che diceva: è abrogato il Testo Unico sull’imposta sui redditi”.
E lo Statuto del Contribuente ha cercato di mettere fine anche a questa cosa qua; non metto norme tributarie in leggi che dal titolo non abbiano scritto: attenzione qui c’è una norma tributaria.
Poi ci sono altre norme che non riguardano il legislatore ma sono di tipo sostanziale; per esempio ci sono norme sulla compensazione dei debiti e dei crediti tributari, norme che dicono che “se io sono a debito per certi tributi e a credito per altri, invece di pagarne uno e chiedere il rimborso per gli altri, posso accontentarmi”.
Poi ci sono norme specifiche, su questioni particolari, ma questo tipo è in materia di accolli d’imposta o norme che dicono come si possono fare gli accessi, che quando la Guardia di Finanza o l’amministrazione finanziaria fanno accertamenti in negozio o da imprenditore, non devono farlo patire, gli accessi e gli accertamenti e le verifiche devono essere effettuati in modo tale da recare il minor disturbo al contribuente.
Le norme tributarie sono abbastanza dettagliate, come si entra in casa, nei negozi, negli uffici legali, poi c’è grande quesito: ma la Finanza può fare solo quello che è stabilito, oppure può fare quello che vuole, salvo quello che è vietato? Si può fare tutto ciò che non è vietato, purchè si rispettino quelli che sono i principi generali.
Ad esempio “si può far finta di voler affittare una casa e intanto la si guarda? No però finché non si inganna forse è legittimo. Non c’è niente di strano se l’amministrazione finanziaria mette delle finte inserzioni per vedere quanto guadagna un mago”; però non ci devono essere forme vietate.
In Italia dove nessuno si muove se non è telecomandato, da un’antennina che dice fai questo, prendersi la responsabilità di una cosa del genere è abbastanza raro. Se non sono violate regole generali o speciali, potrebbe essere consentito.

Tratto da APPUNTI DI DIRITTO TRIBUTARIO di Luisa Agliassa
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