Skip to content

Le Scritture Contabili


L’art. 39 del D.p.r. 600 del 1973  stabilisce al primo comma che siano tenute le scritture contabili, al secondo comma specifica però, che in alcuni casi, si può prescindere dalle scritture contabili, ovvero quando:
-il soggetto non è tenuto a redigerle
-non sono attendibili (perché errate)
-presentano gravi irregolarità tali da rendere inattendibile l’intera scrittura contabile.
Maggiori difficoltà si riscontrano nell’accertamento del reddito di piccoli imprenditori e lavoratori autonomi che non redigono la contabilità in modo sistematico e preciso. Per questo a partire dalla prima metà degli anni ’80 il legislatore ha introdotto delle normative idonee ad accertare il reddito basandosi sulle caratteristiche estrinseche dell’attività svolta dal soggetto. Si tratta degli ‘studi di settore’ che consistono in un riferimento economico ottenuto attraverso una analisi del settore economico a cui appartiene un determinato contribuente. I dati utilizzati per l’elaborazione dei singoli studi di settore sono stati ricavati attraverso la collaborazione delle varie categorie professionali, nonostante sia venuta meno la fase successiva di controllo di coerenza di tali dati con la situazione reale.
Gli studi di settore danno una determinazione presuntiva dei ricavi e dei compensi del contribuente, sono perciò riferiti alla sua capacità potenziale e non reale di produrli. Da questo deriva il problema di stabilire la natura degli studi di settore e la relativa difesa del contribuente; si distinguono due tesi:
-una tesi,  sostenuta dal Ministero delle Finanze e dall’Agenzia delle Entrate, afferma che gli studi di settore abbiano valore di presunzione legale per cui il contribuente ha l’onere di provare eventualmente l’inesattezza dei dati predeterminati.
-Una seconda tesi ritiene che si tratti di dati generici, calcolati in modo generale da utilizzarsi come base ragionevole di confronto che necessitano di un controllo a posteriori.
È opportuno trovare un compromesso tra questi due orientamenti accostando ai dati emergenti dagli studi di settore un’indagine istruttoria che permetta di verificarne la veridicità. Uno strumento utile è la convocazione del contribuente, cosiddetta ‘chiamata in contraddittorio’, che potrà aiutare a fare maggior chiarezza sulla situazione reddituale del soggetto. Durante la convocazione del contribuente questi può non difendersi oppure difendersi fornendo informazioni al fisco di cui si dovrà verificare l’esattezza. Circa la necessità del contraddittorio vi sono due diversi orientamenti:
-Il primo ritiene non necessario il contraddittorio perché, anche se mancante, è sempre possibile ricorrere in giudizio
-Il secondo, sostenuto da una sentenza della Corte di Cassazione (n. 17229 del 2006), reputa che l’accertamento avvenuto in mancanza di contraddittorio possa essere nullo in quanto non è stato precedentemente convocato il contribuente.
Attraverso lo strumento del contraddittorio il contribuente può dimostrare l’esistenza di circostanze di fatto atte a giustificare uno scostamento rispetto ai dati presunti negli studi di settore.
L’accertamento sintetico, il redditometro e gli studi di settore sono strumenti per la ricostruzione del reddito effettivo, ma si tratta pur sempre di una presunzione di fronte alla quale il contribuente può sempre dimostrarne l’inesattezza. Sono meccanismi da non confondere con il concetto di reddito normale e con la catastizzazione del reddito che fanno riferimento al reddito medio tassabile.
Attualmente anche le ricchezze da proventi illeciti sono tassabili. L’unico metodo idoneo all’accertamento di tali ricchezze da reato è l’accertamento sintetico.

Tratto da APPUNTI DI DIRITTO TRIBUTARIO di Luisa Agliassa
Valuta questi appunti:

Continua a leggere:

Dettagli appunto:

Altri appunti correlati:

Per approfondire questo argomento, consulta le Tesi:

Puoi scaricare gratuitamente questo appunto in versione integrale.