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Trasferimento di un ramo d’azienda: modalità e momenti

SOCIETÀ A : conferente
SOCIETÀ B : conferitaria, colei ch acquisisce.
Le azioni vengono assegnate a chi conferisce, ovvero A, che diventa socia di B.
CONFLITTI
E’ interesse di chi conferisce valorizzare al massimo ciò che viene conferito. B invece ha l’esigenza di cercare di evitare che l’ingresso di A diluisca eccessivamente chi già socio era.
La valutazione dell’oggetto del conferimento è stata modificata dall’art 2343 ter e quarter.
I due momenti principali sono:
- la valorizzazione del ramo beta, il quantum oggetto di conferimento;
- la valorizzazione del ramo beta pesato attraverso il valore di B, che è la conferita ria. Questo valore è dato dal prezzo di emissione dell’azione.
Questa è una novità rispetto alla cessione, dove chi acquisisce non valorizza il valore del bene, perché la contropartita dell’operazione è rappresentata da denaro. Mentre in questo caso la contropartita è data da azioni. Le azioni devono avere un valore effettivo, per questo deve essere dato anche un valore alla società che aumenta il capitale.
I DIVERSI MOMENTI
MOMENTO 0
Ci deve essere un accordo preliminare tra management/soci della conferente e della conferita ria, perché cambia la compagine sociale della società. L’accordo viene fatto tra chi gestisce l’operazione e i soggetti economici.
CONFERENTE : deve far assumere ex ante una delibera dal Consiglio di Amministrazione (o quando necessaria una delibera dell’assemblea straordinaria dei soci) di effettuazione del conferimento.
Il professionista interviene per regolare gli accordi.
MOMENTO 1
E’ rappresentato dalla valutazione dei beni soggetti al conferimento da un soggetto terzo all’impresa, deve essere indipendente rispetto alle parti, perché ci sono conflitti d’interesse tra le parti nel determinare il valore. Questo esperto redige una relazione di stima dei beni conferiti.
L’art.2343 prevede che ci conferisce beni in natura deve presentare una relazione giurata da parte di un esperto designato dal Presidente del Tribunale, che determini il valore del bene. Questo per le società quotate.
L’esperto risponde dei danni causati alla società, ai soci e ai terzi. È una valutazione che ha un contenuto di garanzia, ovvero la tutela dell’interesse pubblico.
Per le srl vale l’art.2465 – conferimento di beni in natura nelle srl.
L’esperto è il professionista, che quindi come compito ha anche la valutazione dei beni oggetto di conferimento: azienda o ramo.
NOVITÀ!
Art. 2343 ter prevede che non è richiesta la relazione giurata a determinate condizioni: conferimento di titoli quotati. Se si conferisce a valori pari o inferiori alla quotazione del semestre precedente questo valore è ritenuto congruo ai fini del conferimento.
Secondo comma: se si valutano beni diversi dai titoli, che trovano iscrizione in un bilancio approvato da non oltre un anno e sottoposto a revisione legale, si conferisce al valore iscritto in bilancio, questo rappresenta un valore equo. Il valore del bene presente nel bilancio della conferente continua ad esistere nel bilancio della conferita ria andando ad aumentarne il capitale.
Terzo comma: se si conferisce un ramo aziendale, questo non ha un bilancio, quindi o:
- si chiede al Presidente del Tribunale di nominare un esperto;
- o si effettua una valutazione equa da parte di una persona indipendente e competente.
MOMENTO 2
L’art. 2441 prevede la determinazione del prezzo di emissione delle nuove azioni (in base al patrimonio netto, tenendo conto per le azioni quotate in borsa, dell’andamento delle quotazioni nell’ultimo semestre). Inoltre prevede la delibera di aumento del capitale sociale da parte della conferita ria, con esclusione del diritto d’opzione dei soci.
Questo momento ha a che fare con l’aumento di capitale sociale della conferita ria, in questo caso è prevista l’esclusione del diritto d’opzione: l’aumento è riservato solo a chi conferisce.
Chi entra ex nuovo in una società già avviata è chiamato a riconoscere un sovrapprezzo determinato sulla base della valutazione della conferita ria, viene valutato il valore della società.
RIASSUNTO
In caso di conferimento e cessione l’oggetto è sempre il ramo d’azienda, però nel conferimento la conferente A conferisce alla conferita ria B un ramo d’azienda Beta. In capo ad A le attività e le passività diminuiscono, mentre in capo a B aumentano.
Nella cessione la contropartita è il denaro, mentre nel conferimento la conferente stralcia attivo e passivo, lo conferisce alla conferita ria e riceve azioni o quote.
Le valutazioni sono da farsi in entrambi i casi:
- nella cessione il prezzo è stabilito direttamente tra le parti.
- In caso di conferimento l’operazione è vigilata, c’è un interesse del legislatore che vengano rispettati i criteri del professionista, perché chi riceve i beni emette delle azioni che garantiscono i terzi nei confronti della società.

Tratto da TECNICA PROFESSIONALE di Valentina Minerva
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