Poteri di informazione del Collegio Sindacale
Il Collegio Sindacale ha due poteri:
- POTERI DI INFORMAZIONE
- POTERI DI VIGILANZA
EX ART. 2403 – BIS : i sindaci possono ispezionare in qualsiasi momento qualunque società. Il Collegio può chiedere notizie sulle operazioni sociali e può scambiare informazioni in merito all’andamento generale. Possono poi avvalersi di dipendenti e aiutanti per verifica.
EX ART. 2391, PRIMO COMMA : c’è un obbligo di informazione da parte degli amministratori verso il Collegio Sindacale, sulle operazioni in conflitto di interesse.
EX ART. 2392, ULTIMO COMMA : gli amministratori devono dare delle informazioni al Collegio Sindacale.
I poteri di informazioni servono per rendere più efficace l’attività di vigilanza, tipica del CS.
I poteri di intervento del CS possono essere definiti come i “rimedi” che i sindaci sono legittimati ad attivare post accertamento per i fatti censurabili.
In caso contrario c’è la possibilità, indicata dall’art.2409, da parte dei soci, di denunciare un fatto al Tribunale, il Tribunale, sentiti in camera di consiglio, amministratori e sindaci, può dare inizio all’ispezione dell’amministrazione della società, a spese dei soci che ne hanno fatto richiesto. L’ultimo comma prevede che i provvedimenti previsti da questo articolo, possono essere richiesti anche dal Collegio Sindacale. Se attraverso l’ispezione si verifica che i fatti denunciati siano davvero avvenuti, il Tribunale può intervenire con dei provvedimenti: revocare amministratori e sindaci, convocare l’assemblea, nominare un amministratore giudiziario conferendogli dei poteri.
Il professionista secondo l’art.2409 può assumere tre ruoli:
- sindaco che denuncia delle irregolarità in tribunale;
- ispettore nominato dal tribunale che accerta o meno quanto denunciato;
- amministratore giudiziario, che è nominato dal tribunale e va a sostituire gli amministratori revocati.
La’rt.2406 – OMISSIONE DEGLI AMMINISTRATORI: in caso di omissione da parte degli amministratori il CS deve convocare l’assemblea. Ad esempio se gli amministratori non convocano l’assemblea, lo deve fare il Collegio Sindacale.
L’art.2408 – DENUNCIA AL COLEGIO SINDACALE: prima di denunciare al Tribunale, i soci possono effettuare una denuncia al Collegio sindacale, ogni socio, indipendentemente dalla percentuale di partecipazione (mentre in Tribunale possono andare solo i soci con una determinata percentuale). Il CS deve tenere conto della denuncia nella relazione all’assemblea, indicando ciò che ha fatto a fronte di questa denuncia. Se la denuncia è fatta da tanti soci che raggiungono la maggioranza del5% o il 2% del capitale sociale, il CS deve indagare senza ritardi ed effettuare gli accertamenti del caso a seconda del tipo di società . Il CS deve a questo punto esprimere un giudizio su ciò che a portato l’accertamento, che verrà comunicato all’assemblea, in un assemblea ad hoc.
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Dettagli appunto:
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Autore:
Valentina Minerva
[Visita la sua tesi: "Le strategie di contrasto al fenomeno del riciclaggio: tutela penale e tutela amministrativa"]
- Università: Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano
- Facoltà: Economia
- Esame: Tecnica professionale - corso progredito
- Docente: Logozzo Maurizio
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