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Le nullità della citazione e le sanatorie


Come tutti gli atti giuridici, anche l’atto di citazione può essere affetto da invalidità. La forma della nullità della citazione non impedisce che il processo si instauri ma può essere rilevata una volta che la causa giunge davanti al giudice istruttore. I motivi della nullità sono diversi. L’art. 164 elenca queste possibilità e regola l’eventuale sanatoria.
NULLITA’ DELLA VOCATIO IN JUS
Appartengono alle nullità della prima categoria:
1.l’omissione o l’assoluta incertezza dell’organo giudiziario davanti a cui si domanda la tutela;
2.l’omissione o l’assoluta incertezza dell’identità delle parti;
3.la mancata indicazione della data dell’udienza di comparizione;
4.l’assegnazione al convenuto di un termine a comparire inferiore a quello stabilito dalla legge (90 gg);
5.la mancanza dell’avvertimento che la costituzione “tardiva” implica le decadenze di cui all’art. 167.
Queste sono tutte mancanze relativa alla corretta chiamata del convenuto in giudizio. Come si nota, esse sono tutte sanate dalla costituzione del convenuto. Invece, se il convenuto non si è costituito, il giudice ha il dovere di rilevare la nullità e di disporre d’ufficio la rinnovazione entro un termine perentorio. Se tale rinnovazione non viene eseguita nel termine, il processo si estingue.
La tempestiva rinnovazione della citazione sana ex tunc i vizi della domanda nel senso che gli effetti di questa si producono dal momento della prima notificazione. Quindi la rinnovazione ha effetti retroattivi ma ha effetti sananti anche la costituzione spontanea del convenuto.

Tratto da PROCEDURA CIVILE di Alessandro Remigio
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