Skip to content

Le impugnazioni in generale


Delle impugnazioni “in generale” si occupa il gruppo di norme dall’art 323 all’art 338.
L’impugnazione è la formale denuncia della erroneità o della illegittimità delle sentenze del giudice civile, con conseguente passaggio del giudizio da un “grado” a un altro “grado” nel quale si esercita una funzione lato sensu di controllo dell’esito del grado precedente. I diritti di azione e di difesa garantiti dall’art 24 cost trovano quindi tutela anche nell’impugnazione della sentenza.
Il meccanismo delle impugnazioni è retto dal principio della soccombenza. Esso legittima ad impugnare chi “ha perso”, non ha cioè visto accolte dalla sentenza le proprie richieste.
Per verificare se la sentenza corrisponde o meno alla richiesta della parte, occorre quindi raffrontare ciò che effettivamente è stato riconosciuto con ciò che era stato domandato.
E poiché la sentenza può attribuire o negare tutto ciò che è stato chiesto, ma può anche riconoscere alla stessa parte una quota di ragione ed una quota di torno, la soccombenza può essere una soccombenza totale oppure una soccombenza parziale.
Questo tipo di soccombenza permette che della stessa sentenza si diano impugnazioni incrociate, le c.d. impugnazioni incidentali. Talvolta l’impugnazione non proviene solo da una parte, ma da più parti perché tutte le parti possono essere reciprocamente e parzialmente soccombenti.

I TERMINI PER LE IMPUGNAZIONI E IL GIUDICATO
La scadenza dei termini per impugnare rende definitiva ed immodificabile la sentenza attraverso il suo passaggio in giudicato. L’art 324 definisce come “passata in giudicato” la sentenza che “non è più soggetta né a regolamento di competenza, né ad appello, né a ricorso per cassazione, né a revocazione per i motivi di cui ai numeri 4 e4 5 dell’art 395”.
Il giudicato formale, a sua volta, determina il c.d. “giudicato sostanziale” scolpito dall’art 2909 c.c. e costituito dall’accertamento contenuto nella sentenza passata in giudicato.
Definitività della sentenza significa impossibilità di sostituire alla sentenza una differente sentenza. Il passaggio in giudicato quindi implica l’immodificabilità del contenuto della sentenza.
Il contenuto della sentenza impugnabile è potenzialmente modificabile. Le sentenze sono normalmente impugnabili sicché ad esse manca la definitività perché il loro contenuto è passabile di modifica in quanto il giudice dell’impugnazione può riscontrare errori di giudizio, errori di attività e in molti casi può sostituire quel che ha deciso il primo giudice.
Il sistema delle impugnazioni si regge su un meccanismo di termini perentori: per evitare il passaggio in giudicato e così rimettere in discussione il risultato del giudizio, occorre impugnare entro precisi termini.

IL TERMINE BREVE PER IMPUGNARE
Il legislatore fissa un termine di 30 gg per esperire l’appello contro la sentenza di primo grado e d’un termine di 60 gg per esperire il ricorso per cassazione contro la sentenza d’appello (art 325).
Scaduti tali termini, l’impugnazione diventa improponibile.
Secondo l’art 326, “i termini stabiliti dall’art 325 sono perentori e decorrono dalla notificazione della sentenza”.
Decorrenza dalla notificazione della sentenza significa che questi termini decorrono da una data mobile. La sentenza viene ad esistenza attraverso la “pubblicazione”, ossia il deposito in cancelleria; la notifica della sentenza da cui decorro i termini di 30 o 90 è un atto successivo al deposito e meramente eventuale.
L’art 327 si occupa del caso in cui si abbia alcuna notificazione della sentenza, e mira ad evitare che la sentenza resti perennemente impugnabile. Quest’ultima norma stabilisce che, anche se non vi è stata notificazione della sentenza, dopo un certo periodo, ossia decorso un anno dalla pubblicazione, essa passa cmq in giudicato.

L’ECCEZIONE AL TERMINE ANNUALE
L’art 327 stabilisce che la disposizione del primo comma (cioè il limite temporale dell’anno) “non si applica quando la parte contumace dimostra di non avere avuto conoscenza del processo per nullità della citazione o della notificazione di essa, e per nullità della notificazione degli atti di cui all’art 292”.
La regola per cui la sentenza passa cmq in giudicato scaduto un anno dal deposito, non si applica dunque nell’ipotesi di contumacia involontaria.
L’art 328 regola la procedura per l’ipotesi della morte della parte persona fisica o della estinzione della parte persona giuridica. Esso regola il decorso dei termini nei confronti della parte deceduta.
La norma distingue l’interruzione del termine breve dalla interruzione del termine lungo: “se durante la decorrenza del termine di cui all’art 325 sopravviene alcuno degli eventi previsti dall’art 299 (es ipotesi di morte), il termine stesso è interrotto e il nuovo decorre dal giorno in cui la notificazione della sentenza è rinnovata”.
Un nuovo termine breve può decorrere da una nuova notifica, cioè dalla rinnovazione della notifica della sentenza all’erede. “Tale rinnovazione può essere fatta agli eredi collettivamente e impersonalmente nell’ultimo domicilio del defunto”.

Tratto da PROCEDURA CIVILE di Alessandro Remigio
Valuta questi appunti:

Continua a leggere:

Dettagli appunto:

Altri appunti correlati:

Per approfondire questo argomento, consulta le Tesi:

Puoi scaricare gratuitamente questo appunto in versione integrale.