Skip to content

Spese per prestazioni di lavoro


Le spese per prestazioni di lavoro dipendente concorrono alla formazione del reddito di impresa, tanto se si tratta di compensi in denaro o in natura corrisposti sulla base del contratto di lavoro, quanto se si tratta di erogazioni in denaro o in natura effettuate a titolo di liberalità. Non sono ammessi in deduzione i canoni di locazione e le spese relative al funzionamento di strutture recettive, ad eccezione di quelle per la mensa. Non sono nemmeno concessi in deduzione, se non entro certi limiti, i canoni di locazione e le spese relative ai fabbricati concessi in uso ai dipendenti. Le spese relative ad opere e servizi utilizzabili dalla generalità dei dipendenti o da categorie di dipendenti, che l’imprenditore sostiene volontariamente, sono deducibili per un ammontare complessivo non superiore al 5 per mille dell’ammontare delle spese deducibili per prestazioni da lavoro dipendente. Limiti di ordine quantitativo sono posti alla rilevanza delle spese di vitto e alloggio per le trasferte effettuate fuor dal territorio comunale.
I compensi spettanti agli amministratori della società sono deducibili secondo il criterio di cassa, nell’esercizio in cui sono corrisposti (art. 95 c. 5).

INTERESSI PASSIVI E DIVIDENDI NEI RAPPORTI TRA SOCIETA’ E SOCI
Il finanziamento alla società da parte dei soci può essere effettuato tanto mediante apporti di capitale di rischio, remunerati dai dividendi, quanto medianti apporti di capitale di debito, remunerati mediante interessi. Gli interessi, a differenza dei dividendi, sono generalmente ammessi in deduzione in capo alla società. La distinzione delle due categorie non avviene tanto a livello di diritti amministrativi, quanto a livello di forma della remunerazione.
Alcuni ordinamenti consentono alla società di dedurre la remunerazione ordinaria degli apporti di capitale eseguiti a suo favore con applicazione dell’imposta sul solo sovra reddito: in Italia con il dlgs 466/1997 si scelse di operare sull’imposta, mediante la scomposizione dell’imponibile in due segmenti; il primo remunerativo dei nuovi apporti di capitale eseguiti dai soci nella società, soggetto ad un’aliquota speciale del 19%; mentre il secondo, soggetto ad aliquota ordinaria, era costituito dal sovra reddito.
La riforma del 2003 che aveva soppresso questo meccanismo, aveva invertito la prospettiva: invece di proporre una convergenza del regime delle remunerazioni dei capitali di rischio verso quello delle remunerazioni dei capitali di prestito, proponeva, se verificate certe condizioni, di assimilare il regime delle seconde a quello delle prime. In ogni caso il regime degli utili restava diverso e meno favorevole di quello degli interessi e quindi risultava più conveniente indebitarsi piuttosto che apportare capitale proprio nella società.

Tratto da MANUALE DI DIRITTO TRIBUTARIO di Andrea Balla
Valuta questi appunti:

Continua a leggere:

Dettagli appunto:

Altri appunti correlati:

Per approfondire questo argomento, consulta le Tesi:

Puoi scaricare gratuitamente questo appunto in versione integrale.