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Le Sicav


Alle SICAV si applica in gran parte la disciplina dei fondi comuni di investimento per quanto riguarda: il regime autorizzativo, il funzionamento, la gestione, i vincoli all’operatività e la vigilanza. L’elemento caratterizzante è costituito prevalentemente dalla specificità del modello istituzionale:
- la coincidenza tra patrimonio gestito e attivo patrimoniale della società gerente
- la variabilità del capitale sociale
- la possibilità dell’esercizio del voto per corrispondenza
- la riduzione dei quorum deliberativi
- la periodicità almeno settimanale dell’emissione/rimborso a discrezione del sottoscrittore
- l’unicità del tipo di azioni (ordinarie), che peraltro possono essere sia nominative sia al portatore, con differenziazione del diritto di voto (nel 1° caso il sottoscrittore dispone di un n° di voti pari al n° delle azioni, mentre nel 2° caso di un solo voto).

Altri tipi di fondi comuni di investimento.
La normativa prevede altri 2 tipi di fondi comuni di investimento:
i fondi riservati a investitori qualificati (in forma aperta o chiusa) il cui regolamento riserva la partecipazione a investitori qualificati, intendendo per tali le imprese di investimento, le banche, le SGR, le SICAV, i fondi pensione e le imprese di assicurazione, le società finanziarie capogruppo, i soggetti mezionate nel TU bancario.le fondazioni bancarie e le persone fisiche e giuridiche in possesso di specifica, ed espressamente dichiarata, competenza ed esperienza in operazioni in strumenti finanziari.
i fondi speculativi, si tratta di fondi (istituiti in forma aperta o chiusa) il cui regolamento adotta norme prudenziali diverse da quelle generalmente stabilite, e quindi decisamente più rischiose. Essi non sono sottoposti a vincoli in materia di oggetto dell’investimento, hanno un numero limitato di partecipanti e devono prevedere una sottoscrizione minima individuale molto elevata, non possono essere oggetto di sollecitazione all’investimento, devono menzionare la rischiosità dell’investimento e le circostanze per cui questo deroga ai divieti e alle norme prudenziali in generale stabilite tra gli altri fondi in materia di contenimento e frazionamento del rischio.

L’ordinamento dell’attività assicurativa.
Fonti normative principali e fondamentali: D.lgs. del 17 marzo 1995 n.174 e n. 175 che hanno dato attuazione alle Direttiva CEE in materia rispettivamente di assicurazione diretta sulla vita e in materia di assicurazione diretta diversa dall’assicurazione sulla vita.

Tratto da IL SISTEMA FINANZIARIO di Alessia Chiovaro
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