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Esistenza ed estensione della delega conferita dal cliente


Adottando questo criterio, le attività di intermediazione possono essere classificate in:
- negoziazione in proprio, (caratterizzate da una relazione contrattuale di credito-debito tra intermediario e cliente) appartengono a questa classe tutte le attività in cui l’intermediario si pone come controparte diretta (in proprio nome e conto) del cliente nello scambio finanziario e che modificano quindi la situazione patrimoniale dell’intermediario. Gli scambi classici riguardano:
° tutte le attività di finanziamento e di raccolta; -> in questo caso la negoziazione in proprio comporta assunzione di rischio di credito (solvibilità del cliente finanziato), rischio di liquidità (capacità tecnico-economica di far fronte alla richiesta di rimborso dei creditori)
° acquisto o vendita di valori mobiliari costituendosi quindi come controparte diretta del venditore o acquirente -> l’intermediario (in genere dealer o market maker) assume un rischio di credito(relativo alla prospettica solvibilità del soggetto emittente) e un rischio di mercato o di prezzo (dovuto alle mutevoli condizioni del mercato mobiliare)
La negoziazione in proprio è tipica dell’intermediario creditizio e comporta la gestione e trasformazione del rischio.
- negoziazione delegata: tutte le attività di scambio che l’intermediario svolge per nome e per conto del cliente, cioè per sua delega o mandato (caratterizzate da una relazione contrattuale di mandato). Le azioni del mandatario producono effetti economici-giuridico in capo al mandante, perciò esse non determinano, se non indirettamente, modificazioni nella contabilità dello Stato patrimoniale dell’intermediario. Assume rilevanza l’ampiezza della delega formale conferita; al riguardo è opportuno distinguere:
° esecuzione di ordini conferiti dal cliente, in cui l’intermediario non ha una significativa autonomia decisionale; il mandato contiene una delega limitata (es: ordini di pagamento e di incasso o compravendita di valori mobiliari)
° attività svolte in nome e per conto del cliente in cui l’intermediario riceve formalmente un mandato con contenuto più o meno ampio di delega decisionale, il cui esercizio può modificare il rischio in capo al cliente (es: contratto di gestione patrimoniale individuale; gestione in monte del risparmio; merchant e investment banking
NB: negoziazione in proprio e delegata si distinguono: per la diversa intensità del rischio (maggiore nel 1° caso); per la diversa focalizzazione al cliente (maggiore ne 2° caso); per la diversa evidenza contabile: mentre la negoziazione in proprio è rappresentata nello stato patrimoniale dell’intermediario, quindi l’intermediario interpone il proprio stato patrimoniale tra datori e prenditori di fondi ("intermediazione pesante"); quella delegata trova rappresentazione nei "conti d’ordine" ("intermediazione leggera").
- servizi di consulenza e di assistenza, caratterizzati da una semplice prestazione di servizi. E’ assimilabile sostanzialmente ma non formalmente alla delega decisionale, poiché con tali servizi l’intermediario contribuisce talvolta in modo fondamentale sia alla formazione (fornendo informazione, conoscenza e valutazione) della decisione finanziaria del cliente, sia alla definizione delle specificità esecutive della stessa. Il contenuto di questa linea di attività consiste:
° nella fornitura di informazione utile o necessaria per il processo decisionale
° nell’offerta di consulenza finanziaria per lo stesso fine
° nella ricerca di controparti idonee per lo scambio finanziario progettato.
Queste attività integrano l’offerta di servizio dell’intermediario, assumendo una funzione strumentale e di supporto alla negoziazione in proprio e delegata.

Tratto da IL SISTEMA FINANZIARIO di Alessia Chiovaro
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