Le partecipazioni al capitale e agli assetti proprietari delle banche
L’intermediario finanziario deve operare esclusivamente nel mercato finanziario. Non può operare in altri ambiti, come ad esempio quello produttivo. Questo prevede una separazione del mercato finanziario dagli altri settori economici.
Ci sono però minime possibilità di flessibilità con il resto del mercato economico sia per quanto riguarda le partecipazioni in entrata, sia per quelle in uscita in altri mercati, o nel mercato finanziario stesso.
Quindi il principio generale per quanto riguarda le partecipazioni prevede che:
- tutti i soggetti-impresa devono essere sottoposti al medesimo processo di regolamentazione;
- non ci deve essere contaminazione con altri mercati (ad esempio con il mercato economico). Sono ammesse delle eccezioni, che ammettano che ci siano rapporti con altri settori, ma questi devono essere regolati e controllati.
TRASPARENZA : La prima regola che definisce la possibilità di detenere le azioni in una società bancaria, è una regola di trasparenza, che si rifà alla necessità che i soci siano identificabili, al fine di dimostrare di avere i requisiti minimi.
Il Testo unico stabilisce innanzitutto che l'acquisizione a qualsiasi titolo di azioni o quote di capitale della banca, da chiunque effettuata, deve essere preventivamente autorizzata dalla Banca d'Italia quando comporta una partecipazione superiore al 5% del capitale della banca rappresentato da azioni o quote aventi diritto di voto e, indipendentemente da tale limite, quando comporta il controllo della banca stessa.
Similmente, devono essere preventivamente autorizzate dalla Banca d'Italia le variazioni delle partecipazioni.
La Banca d'Italia rilascia le preventive autorizzazioni quando ricorrono le condizioni atte a garantire la "sana e prudente" gestione della banca nel cui capitale vengono assunte le partecipazioni
Questo perché le autorità di controllo ritengono che dal 5% in su, si parla di partecipazioni rilevanti per l’ottenimento di una gestione diretta dell’impresa stessa. In breve, chi le possiede ha un’influenza sulla gestione.
Tutto ciò vale per le partecipazioni rilevanti. Si considera rilevante un qualcosa che può influire sul mercato in cui si origina e opera. In questo caso nelle votazioni assembleari. Quanto più la partecipazione è rilevante, tanto più chi la possiede segue l’evoluzione e la gestione della società.
Se il soggetto che possiede la partecipazione rilevante non si dichiara, e quindi non mette in atto le procedure di autorizzazione, gli viene limitato o vietato il diritto di voto dall’autorità di controllo.
Tutti i movimenti azionari sono regolati da sistemi operativi, quindi anche se un soggetto non dichiara di possedere la partecipazione, si viene a sapere.
CONTAMINAZIONE : La percentuale di contaminazione massima tra mondo economico e finanziario è pari al 15%. Anche la Banca può detenere partecipazioni in società non di intermediazione finanziaria per un massimo del 15% (quindi questa regola vale anche per le partecipazioni in uscita). Sul 15% non sono fatte eccezioni.
Il Testo unico regola in modo più restrittivo l'assunzione di partecipazioni da parte di soggetti che svolgono in misura rilevante attività imprenditoriali in settori diversi da quello bancario o finanziario. Viene infatti stabilito che i soggetti in esame non possano essere autorizzati ad acquisire azioni o quote che comportino, unitamente a quelle già possedute, una partecipazione superiore al 15% del capitale della banca rappresentato da azioni o quote con diritto di voto, o comunque il controllo della banca stessa.
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Dettagli appunto:
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Autore:
Valentina Minerva
[Visita la sua tesi: "Le strategie di contrasto al fenomeno del riciclaggio: tutela penale e tutela amministrativa"]
- Università: Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano
- Facoltà: Economia
- Esame: Economia delle aziende di credito
- Docente: Fandella Paola
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