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Classificazioni dei patti sociali: Convenzioni e sindacati di voto


a) Convenzioni di voto: Qualsiasi pattuizione in virtù della quale un socio s’impegni verso altri a votare, in assemblea od in altro organo collegiale, secondo modalità prestabilite.
b) Sindacati di voto: Si configura quando la citata convenzione si inserisce in un più vasto e permanente contesto pattizio, inteso a regolare non la singola votazione ma il comportamento dei partecipanti negli organi collegiali per un periodo prefissato.
Si tratta di un accordo tra 2 o più soci, in base al quale ciascuno si dichiara disponibile a votare i singoli argomenti posti all’ordine del giorno (“punti”) della futura assemblea societaria secondo le direttive e/o le indicazioni all’uopo fornite da un organo direttorio composto dai medesimi partecipanti al patto.
Si distinguono 2 ipotesi di Direttorio.
Direttorio deliberante all’unanimità: Nell’ipotesi di mancato raggiungimento di una posizione concorde su uno o più degli argomenti assembleari, ciascun aderente al patto è libero di esprimere il proprio voto con riguardo ai punti interessati.
Direttorio deliberante a maggioranza: Rischio di “svuotamento” della funzione assembleare.

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