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redditi di provenienza illecita


Il legislatore ha stabilito che nelle categorie di reddito soggette ad imposta “devono intendersi ricompresi, se in esse classificabili”, i proventi derivanti da fatti, atti od attività qualificabili come illecito civile, penale o amministrativo, se non già sottoposti a sequestro o confisca penale”.
Prima di tale intervento del legislatore, tali redditi non venivano tassati per :
a) incompatibilità tra previsione di un fatto come imponibile e previsione dello stesso fatto come illecito;
b) la non previsione dell'attivià illecita tra le fonti di reddito; c) l'inidoneità del reddito ad essere oggetto di “possesso”.

Tratto da DIRITTO TRIBUTARIO di Alessandro Remigio
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