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L’integrazione mediante norme di rinvio e mediante analogia


Nel diritto tributario vi sono insiemi di norme autonome (come le norme sostanziali di un tributo) e insiemi non autonomi.
I settori non autonomi sono settori speciali rispetto ad altre parti dell’ordinamento. Un tempo, il diritto tributario era considerato un diritto speciale o eccezionale facente parte del diritto comune. Quindi, quando un problema non era risolto dal diritto tributario, si applicava il codice civile. Ciò non è vero per il diritto tributario in generale ma solo per alcune sue parti.
Vi sono casi particolari in cui la disciplina di un particolare settore del diritto tributario è integrata per effetto di una norma di rinvio (la disciplina del processo tributario è integrata da quella del cpc).
Quando il testo di una legge non fornisce all’interprete la disciplina espressa del caso, si ha una lacuna e, quindi, un problema d’integrazione. Nel nostro ordinamento, lo strumento di portata generale con cui si integra il testo lacunoso è l’analogia per il quale se una controversia non può essere risolta con una disposizione precisa, si ha riguardo alle disposizioni che regolano casi simili; se c’è ancora il dubbio, si ricorre ai principi generali dell’ordinamento giuridico dello Stato.
a. Discipline tributarie non integrabili analogicamente
Come noto, quando c’è una lacuna, si pone un problema in integrazione. Se la disciplina è completa, non necessitano integrazioni.
Quindi, le fattispecie imponibili sono solo quelle indicate espressamente dal legislatore. Non sono ammesse aggiunte.
Le ragioni che sono alla base di tale divieto sono diverse.
Per alcuni il divieto di analogia deriva direttamente dall’art. 23 Cost.
Per altri il divieto deriva dal fatto che le norme tributarie sono norme a fattispecie esclusiva
Per l’autore le norme tributarie impositrici non possono essere integrate analogicamente perché sono norme complete (se la legge impone che A sia tassato e B no, l’interprete non può decidere di tassare anche B).
b. Analogia iuris e principi generali dell’ordinamento tributario
L’art. 12 delle preleggi indica due forme di analogia: l’analogia legis ed il ricorso ai principi generali dell’ordinamento giuridico (analogia iuris). Anche in diritto tributario si applicano i principi generali dell’ordinamento.
Il principio di buona fede non è solo un principio generale del diritto civile, ma anche un principio generale del diritto tributario.

Tratto da DIRITTO TRIBUTARIO di Alessandro Remigio
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