Conseguenze della omissione delle ritenute d’acconto
Problematica è la situazione che si crea quando non vengono operate le ritenute d’acconto. Se il sostituito include quelle somme nei suoi redditi complessivi, e quindi si costituisce debitore, libera anche il sostituto. Ma se il sostituito non si costituisce debitore, il fisco non può pretendere due volte l’imposta.
Il sostituto che non effettua le ritenute d’acconto resta obbligato nei confronti del fisco e permane il suo diritto-dovere di rivalersi sul sostituito (c.d. rivalsa successiva).
Nessuna norma pone a carico del sostituto l’obbligo di corrispondere al fisco le somme che dovevano formare oggetto di ritenuta. Infatti non è prevista alcuna solidarietà tra sostituto e sostituito (nella la ritenuta d’acconto) per le somme non operate e non versate. Quindi il fisco può emettere un avviso di accertamento nei confronti del sostituto per le ritenute non operate e non versate; ma può anche accertare, nei confronti del sostituito, il reddito che gli è stato corrisposto dal sostituto e che non è stato dichiarato.
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