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Tutela dei terzi nel contratto

TUTELA DEI TERZI NEL CONTRATTO


- I terzi pregiudicati dalla simulazione possono farla valere nei confronti delle parti (es. creditore può avviare l’esecuzione sui beni che il debitore aveva simulato di vendere)
- Non si può opporre la simulazione ai terzi che in buona fede abbiano acquistato diritti dal titolare apparente 
- Non si può opporre la simulazione ai creditori del simulato acquirente che abbiano iniziato l’esecuzione forzata in buona fede(es. io compro da tizio che aveva simulato la vendita, ma sempronio ha pignorato il bene in buona fede da caio che aveva simulato l’acquisto)
- I creditori chirografari soccombono di fronte ai creditori del simulato alienante che gli hanno dato credito prima della simulata alienazione, e quindi basandosi su un patrimonio che comprendeva quel bene
La prova per testimoni della simulazione è sempre ammissibile, anche quando si tratta di dimostrare l’illiceità del contratto dissimulato 

Tratto da DIRITTO PRIVATO di Fabio Merenda
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