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Società per azioni: il bilancio

SOCIETÀ PER AZIONI: IL BILANCIO


Il bilancio deve essere redatto secondo principi di verità + chiarezza + prudenza; esso deve essere accompagnato da una relazione degli amministratori sulla situazione e sull’andamento della società
Il bilancio deve essere comunicato al collegio sindacale e presentato all’assemblea per l’approvazione; esso deve essere approvato entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio e depositato presso l’ufficio del registro delle imprese
I soci assenti o dissenzienti possono impugnare la delibera di approvazione del bilancio invalido
In alcuni casi è possibile redigere il bilancio in forma abbreviata
Prima dell’approvazione, il bilancio deve essere controllato da una società di revisione o un revisore legale esterno alla società (questo controllo può essere esercitato dal collegio sindacale nelle società che non devono redigere il bilancio consolidato); per le società quotate in borsa, in caso di giudizio negativo la società di revisione deve informare la Consob
In caso di giudizio privo di rilievi, la delibera di approvazione del bilancio può essere impugnata da soci rappresentanti il 5% del capitale sociale e, per le società quotate in borsa, dalla Consob
Le SpA che controllano altre società devono redigere un bilancio consolidato, fermo restando l’obbligo di redazione dei bilanci delle singole società
In caso di aumenti di capitale, le nuove azioni devono essere offerte in opzione ai soci
La riduzione di capitale sociale è obbligatoria se il capitale diminuisce di oltre 1/3 a seguito di perdite; se la perdita di oltre 1/3 del capitale riduce quest’ultimo < 50.000 €, gli amministratori devono convocare l’assemblea per deliberare contemporaneamente la riduzione e l’aumento del capitale oppure la trasformazione della società in un altro tipo, pena lo scioglimento
La riduzione di capitale facoltativa necessita di un atto di convocazione in cui vengono indicati i motivi; la delibera può essere eseguita solo dopo 90 giorni, durante i quali i creditori possono fare opposizione (il tribunale può comunque permettere l’esecuzione della delibera nonostante l’opposizione dei creditori)
In caso di riduzione di capitale facoltativa, ai soci vengono rimborsati i conferimenti già fatti o liberandoli dall’obbligo dei versamenti ancora dovuti

Tratto da DIRITTO PRIVATO di Fabio Merenda
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