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Società mutualistiche e consorzi: consorzi

SOCIETÀ MUTUALISTICHE E CONSORZI: CONSORZI


Contratto di consorzio → più imprenditori istituiscono un’organizzazione comune per la disciplina o lo svolgimento di determinate fasi delle rispettive imprese (es. ricerca di mercato, trasporto..)
E’ richiesta la forma scritta ad substantiam e deve contenere alcune indicazioni (es. oggetto, durata, obblighi assunti, contributi dovuti dai consorziati..)
L’organizzazione comune svolge/coordina le fasi con delibere assunte a maggioranza
Scopo mutualistico, non lucrativo; può essere stipulato solo da imprenditori (a differenza della cooperativa)
Il consorzio può costituirsi in forma di società consortile, tenendo presente che il contratto di consorzio è diverso da quello di società perché l’oggetto non è lo svolgimento di un’attività ma solo il coordinamento
Il consorzio può essere:
- Con attività interna → opera nei confronti dei consorziati sostituendosi a loro nello svolgimento di alcune fasi del loro ciclo produttivo
- Con attività esterna → viene istituito un ufficio destinato a svolgere attività con i terzi (es. ufficio per concludere contratti di pubblicità con agenzie pubblicitarie per conto dei consorziati)
Necessità di iscrizione nel registro delle imprese
Per le obbligazioni assunte come “consorzio”, i terzi possono agire solo sul fondo comune
Per le obbligazioni assunte in nome e per conto dei consorziati, i consorziati sono responsabili in solido

Tratto da DIRITTO PRIVATO di Fabio Merenda
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