Protezione del “soggetto debole” maggiorenne
PROTEZIONE DEL “SOGGETTO DEBOLE” MAGGIORENNE
Sono legittimati a chiedere l’interdizione/inabilitazione i parenti entro il 4° grado e gli affini entro il 2° grado La donna interdetta può richiedere l’interruzione della gravidanza (ma deve essere sentito il tutore).
In caso di interdizione giudiziale viene nominato un tutore. Il tutore non ha poteri con riguardo agli atti personalissimi (es. testamento). Alcuni atti di straordinaria amministrazione necessitano dell’autorizzazione del tribunale, altrimenti sono annullabili su istanza del tutore stesso, degli eredi dell’interdetto, o dell’interdetto dopo la revoca dell’interdizione.
In caso di interdizione legale, l’interdetto può comunque compiere atti personali (es. sposarsi, fare testamento).
In caso di inabilitazione si presuppone un’infermità mentale non grave, l’abuso di sostanze stupefacenti/alcol che espone ad un grave pregiudizio economico, e in alcuni casi la cecità/sordità. L’inabilitato può compiere atti di ordinaria amministrazione, gli atti personali (per il testamento è comunque necessaria la capacità di intendere e di volere), mentre per gli atti di straordinaria amministrazione viene assistito da un curatore che deve dare il proprio assenso. Può continuare l’esercizio di un’impresa commerciale su autorizzazione del tribunale (non avviare un’attività).
L’amministrazione di sostegno si applica alla persona con un’infermità o menomazione fisica/psichica che le impedisce di provvedere ai propri interessi (es. anziani). Per alcuni atti è sufficiente l’assistenza, per altri è necessario il consenso dell’amministratore di sostegno. L’amministrazione di sostegno può anche essere temporanea. Il soggetto interessato può designare un amministratore di sostegno in previsione di una propria eventuale futura incapacità mediante atto pubblico/scrittura privata autenticata.
Gli atti compiuti da un incapace di intendere e di volere nel momento in cui l’atto è stato compiuto, possono essere annullati su istanza dell’incapace stesso o dei suoi eredi, se risulta un grave pregiudizio all’autore e risulta la malafede della controparte
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Dettagli appunto:
- Autore: Fabio Merenda
- Università: Università Commerciale Luigi Bocconi di Milano
- Facoltà: Economia
- Corso: Economia Aziendale
- Esame: Diritto privato
- Docente: Prof. Roberto De Michel e Prof. Giuseppe Roccioletti
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