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Mandato

MANDATO


Mandato = contratto con cui il mandatario si obbliga a compiere uno o più atti giuridici per conto del mandante
Il conferimento dell’incarico non genera alcun obbligo finché il mandatario non lo accetta

Il mandante può sempre revocare il mandato, il mandatario può rinunciare
Il mandatario può farsi sostituire da altri (se non autorizzato dal mandante risponde dell’operato del terzo)
Il mandato si presume oneroso. Il mancato pagamento è causa di risoluzione? C’è una discussione in corso
Alcuni dicono di no perché il mandato non è un contratto a prestazioni corrispettive
La revoca del mandato senza giusta causa determina l’obbligo di risarcimento del danno
Se c’è uno specifico interesse del mandatario all’esecuzione del mandato, senza giusta causa il mandante non ha potere di revoca

Il mandato è un contratto bilaterale che regola i rapporti interni tra le parti
La procura è un atto unilaterale con cui un soggetto conferisce ad un altro il potere di rappresentarlo (il procuratore non ha un obbligo ma solo un potere)

Dal solo mandato non nasce un potere verso i terzi (cioè una rappresentanza), che deriva solo da una procura che accompagna il mandato
Mandato con rappresentanza → mandato + procura → il mandatario obbligato ad agire per conto del mandante ha anche il potere di agire in nome del mandante e con effetti diretti sulla sua sfera giuridica
Mandato senza rappresentanza → mandato senza procura → il mandatario agisce a proprio nome ed acquista i diritti e assume gli obblighi derivanti dagli atti compiuti

Il mandatario poi ha l’obbligo di ritrasferire al mandante quanto acquistato; per i beni immobili e mobili registrati è così, mentre per i beni mobili la legge attribuisce al mandante l’azione di rivendicazione

Il mandatario deve agire con la diligenza del buon padre di famiglia + attenersi alle istruzioni ricevute + informare il mandante di ogni novità rilevante per il mandato + custodire le cose che riceve

Il mandante deve fornire i mezzi necessari per l’esecuzione del mandato + rimborsare spese e anticipi + risarcire i danni che derivano al mandatario dall’esecuzione del mandato
Il mandatario può soddisfarsi sulle somme riscosse per conto del mandante, fino a concorrenza dei suoi crediti verso di lui

Se il mandato riguarda l’esercizio dell’impresa, in caso di morte del mandatario gli eredi succedono nel mandato, salvo il diritto di recesso delle parti

Tratto da DIRITTO PRIVATO di Fabio Merenda
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