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Mandato, commissione e mediazione nel diritto

Il mandato


Definizione di mandato:

è il contratto con cui una parte (mandatario) si obbliga a compiere uno o più atti giuridici x conto di un’altra (mandante). È un contratto: consensuale/ad effetti obbligatori/normalmente oneroso
Oggetto: prestazione di fare-> compimento di un servizio
Causa: il corrispettivo è pattuito dal giudice, le parti possono però pattuire che il mandato sia gratuito.
Il mandato si basa sulla fiducia x cui:
- il mandatario non può farsi sostituire
- il mandato si estingue x morte di uno dei 2
- il mandante può revocare il mandato risarcendo i danni al mandatario; occorre però giusta causa.
Il mandato può essere con rappresentanza o senza rappresentanza. Nel primo caso il mandatario è investito da una procura che lo abilita ad agire x conto e in nome del mandante, e gli atti giuridici da lui compiuti sono direttamente produttivi di effetti giuridici nei confronti del mandante.
Mandato speciale -> riguarda il compimento di uno o più atti giuridici specifici
Mandato generale -> riguarda tutti gli atti di ordinaria amministrazione.
Nel secondo caso il mandatario, pur agendo x conto del mandante, lo fa in nome proprio, x cui si obbliga direttamente con i terzi e nessun rapporto si crea tra terzo e mandante.


La commissione e la spedizione


Definizione di commissione:

è una sorta di mandato a vendere o a comprare x conto di committente e in nome del commissionario (senza rappresentanza). Il mandato è revocabile finché la vendita non sia stata conclusa. Il commissionario è retribuito dal committente con provvigione che corrisponde a una % sul valore dell’affare, perciò se non vende o non compera, non guadagna. Il committente può revocare l’ordine di concludere l’affare fino a che il commissionario non l’abbia concluso. Il rischio che il terzo compratore non paghi il prezzo o che non consegni la cosa venduta è a carico del committente, ad eccezione che vi sia la clausola “star del credere” in forza del quale il commissionario garantisce di persona l’adempimento del terzo e il buon esito dell’affare (sorta di fideiussione).

Definizione di spedizione:

è un tipo di mandato senza rappresentanza con il quale lo spedizioniere si obbliga a concludere un contratto di trasporto contro corrispettivo. Finché lo spedizioniere non abbia concluso il contratto di trasporto con il vettore, il mittente può revocare l’ordine.


I contratti per la promozione d’affari: la mediazione, l’agenzia


Definizione di  mediazione

è un contratto a prestazioni corrispettive, caratterizzato dall’imparzialità del mediatore, conseguenza dell’assenza di vincoli x ambedue le parti. Il mediatore è colui che mette in relazione due o più parti x la conclusione di un affare, senza essere legato ad alcuna di esse da rapporti di collaborazione, di dipendenza o di rappresentanza. È retribuito con provvigione dovutagli da ciascuna delle parti solo se l’affare è concluso (sennò solo rimborso spese).

Definizione di  contratto d’agenzia

l’agente assume stabilmente l’incarico di promuovere, x conto di un determinato proponente, la conclusione di contratti in una zona determinata. È un rapporto di collaborazione stabile con l’imprenditore proponente basato su un contratto di durata. Vige il diritto di esclusiva x entrambe le parti. L’imprenditore non può avere più agenti nella stessa zona, e l’agente non può trattare nella stessa zona e nello stesso ramo di attività per conto di più imprese. L’agente promuove la conclusione dei contratti ma sarà il proponente a concluderli. Agente retribuito con provvigione solo x gli affari che hanno avuto regolare esecuzione. L’agente può promuovere e concludere i contratti se gli è stata conferita la rappresentanza.

Tratto da DIRITTO PRIVATO di Chiara Pasquini
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