Irretroattività della legge
IRRETROATTIVITÀ DELLA LEGGE
Art. 25 della Costituzione “Nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso”
Fuori dal campo penale la retroattività può essere disposta con un’espressa previsione o può anche risultare dalla stessa disciplina prevista
Diritto transitorio/intertemporale → norme che regolano situazioni sorte sotto il vigore della vecchia disciplina e non ancora concluse al sopravvenire della nuova
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Dettagli appunto:
- Autore: Fabio Merenda
- Università: Università Commerciale Luigi Bocconi di Milano
- Facoltà: Economia
- Corso: Economia Aziendale
- Esame: Diritto privato
- Docente: Prof. Roberto De Michel e Prof. Giuseppe Roccioletti
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