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Irretroattività della legge

IRRETROATTIVITÀ DELLA LEGGE


Art. 25 della Costituzione “Nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso”
Fuori dal campo penale la retroattività può essere disposta con un’espressa previsione o può anche risultare dalla stessa disciplina prevista
Diritto transitorio/intertemporale → norme che regolano situazioni sorte sotto il vigore della vecchia disciplina e non ancora concluse al sopravvenire della nuova

Tratto da DIRITTO PRIVATO di Fabio Merenda
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