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Contratti per la risoluzione di controversie: transazione

CONTRATTI PER LA RISOLUZIONE DI CONTROVERSIE: TRANSAZIONE


Transazione = contratto con cui, tramite reciproche concessioni, le parti pongono fine ad una lite o prevengono una lite che può sorgere
Entrambe le parti sostengono un sacrificio; se una parte non rinuncia a qualcosa non è una transazione
Le reciproche concessioni possono riguardare rapporti diversi da quello che ha formato oggetto della contestazione → può realizzare l’assunzione di obbligazioni, il trasferimento di diritti, la conclusione di contratti..
Le parti devono avere la capacità di disporre dei diritti che formano oggetto della lite → un minore non può transigere, e i genitori devono chiedere l’autorizzazione del giudice tutelare
E’ nulla ogni transazione che abbia ad oggetto diritti indisponibili
E’ nulla ogni transazione che riguarda una contratto illecito
È richiesta la forma scritta ad probationem (anche ad substantiam se riguarda la proprietà o diritti reali su immobili)
Effetto preclusivo → conclusa la transazione, le parti non possono riaprire la controversia davanti al giudice
La transazione non può essere impugnata per errore di diritto e per lesione
La transazione può essere annullata per errore di fatto se riguarda:
- la nullità del titolo cui si riferisce la transazione
- la falsità di documenti
- l’esistenza di una sentenza passata in giudicato
- l’esistenza di documenti posteriormente scoperti

Tratto da DIRITTO PRIVATO di Fabio Merenda
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