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Art. 874 – Comunione forzosa del muro sul confine

ART. 874 – COMUNIONE FORZOSA DEL MURO SUL CONFINE


Il proprietario di un fondo contiguo al muro altrui può chiederne la comunione. Per ottenere la comunione deve:
- Pagare la metà del valore del muro o della parte di muro resa comune
- Pagare la metà del valore del suolo su cui il muro è costruito
- Eseguire le opere che occorrono per non danneggiare il vicino

Tratto da DIRITTO PRIVATO di Fabio Merenda
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