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Art. 2043 – Risarcimento per fatto illecito

ART. 2043 – RISARCIMENTO PER FATTO ILLECITO


Qualunque fatto doloso o colposo che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno
Affinché ci sia illecito sono necessari alcuni requisiti:
- Colpevolezza → il fatto è stato commesso con dolo o colpa
- Imputabilità→ il fatto è stato commesso da un soggetto capace di intendere e di volere
- Causalità → il fatto ha “cagionato” cioè causato in modo diretto e immediato
- Antigiuridicità → il fatto ha cagionato un danno ingiusto

Quando si parla invece di atti di autonomia, i requisiti del contratto sono:
- Accordo → presuppone 2 o più soggetti dotati di capacità giuridica e di agire la cui volontà sia correttamente formata e manifestata
- Oggetto → deve essere possibile, lecito e determinato/determinabile
- Causa → funzione economico-sociale, deve essere lecita
- Forma → prescritta dalla legge

Se nel caso concreto sono presenti questi requisiti → validità = conformità alla norma ma non necessariamente efficacia = idoneità a produrre effetti
- Difetti di potere
- Termine = evento futuro e certo
- Condizione = evento futuro e incerto

In altri casi l’atto è invalido (non conforme alla norma):
- Nullità = mancanza di un requisito essenziale o illiceità dell’atto → atto non produce effetti
- Annullabilità = presenza di un vizio (difetto) in uno dei requisiti (errore, violenza, dolo) → atto efficace fino alla sentenza di annullamento che è retroattiva 

Tratto da DIRITTO PRIVATO di Fabio Merenda
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