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La fusione societaria nell'articolo 2501: il progetto di fusione


Fusione è una di quelle operazioni che richiedono intervento sia dell’organo amministrativo che di quello sociale
Art 2501 ter ➝ rapporto di cambio è frutto di valutazioni patrimoniali della società. È possibile attribuire denaro al posto partecipazioni (conguaglio in denaro).

1° TAPPA : PROGETTO DI FUSIONE
È corredato da 3 documenti importanti:
SP ➝ art 2501 quater. Si tratta di un bilancio aggiornato.
RELAZIONE ORGANO AMMINISTRATIVO ➝ art 2501 quinquies. Deve contenere RAGIONI e OBIETTIVI della fusione scelte sotto il profilo sia GIURIDICO sia ECONOMICO. A differenza del progetto qui il rapporto di cambio va “illustrato” e “giustificato” oltre ad “indicarne criteri di determinazione” e “eventuali difficoltà valutazione”. Questo riguarda i soci quindi nell’interesse dei soci è stato stabilito che venga redatta questa relazione per informarli sui criteri di calcolo e capire così se sono congrui o meno. Per capire ciò però spesso socio ha bisogno del parere di un esperto e per questo c’è
RELAZIONE ESPERTI ➝ art 2501 sexies. È un parere che serve ai soci per valutare congruità rapporto di cambio. È creata nell’interesse dei soci. Essa però ha un costo che può anche essere molto elevato. In alcuni casi può capitare che soci (unanimemente) rinuncino a relazione esperti.
Questi documenti devono essere redatti da ogni società che partecipa a fusione.

Tratto da DIRITTO PRIVATO DELL'ECONOMIA di Christian D'Antoni
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